SENTENZE: L’equo indennizzo è cedibile (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
La qualificazione come credito è al centro di una sentenza del Tar di Trento
L’equo indennizzo è cedibile
Lun.25 – Poiché l’equo indennizzo è un danno non patrimoniale causato dalle lentezze della giustizia, può essere a buon diritto inserito tra i crediti cedibili. È quanto affermato dai giudici del Tar di Trento con la sentenza n. 178 dello scorso 30 marzo. Per quanto riguarda la cessione di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 69, commi primo e terzo, della legge di contabilità dello stato (rd 18.11.1923, n. 2440) stabilisce che la cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio, e che deve essere notificata all’amministrazione centrale, ovvero all’ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. I giudici amministrativi trentini si sono soffermati nella sentenza in commento sull’istituto della cessione del credito evidenziando come, in ossequio al principio generale dell’ordinamento giuridico della libera cedibilità del credito, posto agli artt. 1260 e ss. del c.c., la cessione del credito «è un negozio causale per cui, se non disposta a titolo oneroso, deve ritenersi a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere a oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l’effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta a esistenza in capo al cedente». Inoltre un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda: Cass. civ., sez. III, 2.10.2013, n. 22601) ha sottolineato come il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale costituisca oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’art. 1260 c.c. e inoltre per perfezionare la cessione del credito si rende quanto mai necessario l’accordo tra il cedente e il cessionario (Cass. civ., 13.11.1973, n. 3004), accordo che andrà a determinare la successione di quest’ultimo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi ma anche nei confronti del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene efficace all’esito della relativa notificazione o accettazione (art. 1264 c.c., Cass. civ., 20.10.2004, n. 20548). Quindi l’accettazione della cessione avrà natura non costitutiva bensì ricognitiva ed il debitore ceduto potrà far valere l’eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio, mentre esclude l’efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore originario. Angelo Costa

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