DIRITTO 24
Lite temeraria: l’abuso dei contenziosi volti ad intimidire la controparte
Tribunale Ordinario di Roman. 16288/2015
Con atto di citazione l’attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di € 40.000,00 quale parte del prezzo di un immobile alienato nel 2005 asserendo che detta somma, versata all’attrice a mezzo assegni circolari provvisti di girata, non fosse stata immediatamente incassata dietro espressa richiesta della convenuta. Dopo circa 5 anni dalla vendita, dunque, l’attrice propone azione asserendo che quelle somme non vennero dalla stessa MAI incamerate dapprima per la richiesta della convenuta in tal senso, in seguito a causa dello smarrimento/furto degli assegni circolari. Affermava pertanto che, certamente, dette somme erano tornate nella disponibilità della convenuta attraverso un “riaccredito” sul conto corrente di questa.
La convenuta, dunque, si trovava nella posizione kafkiana di subire un contenzioso ove le veniva richiesto il pagamento di somme già versate per un immobile a lei intestato con regolare rogito notarile e nel quale abitava dal 2005. Attivatasi, proprio malgrado, per rintracciare la sorte di quegli assegni circolari, operando una sostanziale inversione dell’onere probatorio, la convenuta scopriva che quelli erano stati incassati dall’allora coniuge dell’attrice. Alla seconda udienza del giudizio l’attrice dichiaratasi “soddisfatta” dell’esito delle ricerche effettuate dalla convenuta e che le avevano chiarito gli accadimenti, rinunciava all’azione. La convenuta non accettava la rinuncia ed insisteva per la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria a lei cagionati dall’inaccettabile comportamento dell’attrice. Il Giudice dott.ssa Rossi, seguendo la più affermata giurisprudenza di merito, ha articolato una sentenza interessante poiché rinviene la responsabilità dell’attrice nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c asserendo che non occorra fornire una prova specifica del danno subito onde ottenere la condanna per lite temeraria. Nel caso di specie, infatti, ritiene il Giudice che la condotta posta in essere dall’attrice incarni la colpa grave poiché ella non solo ha proposto una domanda giuridicamente destituita di fondamento ma basata anche su presupposti di fatto del tutto diversi da quelli reali e che l’attrice non poteva ignorare.
Circa il quantum il Giudice ritiene che se è vero che la durata irragionevole di un processo legittimamente instaurato può arrecare danno risarcibile (c.d. legge Pinto), non può non cagionare danno un processo che MAI avrebbe dovuto essere iniziato utilizzando l’ordinania diligenza e perizia e, dunque, va ritenuto temerario. Il parametro di liquidazione adottato nel caso di specie è stato rinvenuto nell’abrogato art. 385 c.p.c. (somma non superiore al doppio delle spese di lite nei limiti tariffari).
Una pronuncia che sanziona, dunque, l’abuso dei contenziosi volti ad intimidire la controparte o a formulare pretese destituite di fondamento certi che nulla potrà accadere oltre alla rifusione delle spese di lite. Uno spunto di riflessione per tutti gli avvocati.