IL SOLE 24 ORE
Tar del Lazio. Sentenze gemelle
Mediatori, conferma dello stop alla norma sulle incompatibilità
Conferme sull’illegittimità e sul fatto che debba essere annullata la norma che ha introdotto e disciplinato le incompatibilità e i conflitti di interessi dei mediatori sono arrivate dopo le conclusioni in questa direzione del Tar Lazio di Roma (I Sezione – presidente Volpe, estensore Correale) con la sentenza n. 3989 depositata il 1° aprile 2016. Altre tre sentenze, sostanzialmente gemelle, esprimono lo stesso giudizio ma respingono le altre censure avanzate nei confronti del Dm Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014. Con il decreto 139 era stato inserito nel Dm 180/2010 n. 180 (cioè il regolamento sulla mediazione civile e commerciale) l’articolo 14-bis improntato a creare una serie di incompatibilità che avevano principalmente inciso sugli avvocati che svolgevano l’attività di mediazione.
Norma annullata dal Tribunale amministrativo oltre che con la sentenza del 1° aprile anche con la n. 14049 del 5 aprile, la n.15443 del 6 aprile e la n. 16248 del 14 aprile. Le impugnazioni proposte con i ricorsi diverse da quelle aventi a oggetto l’articolo 14-bis non hanno trovato però buon esito. Più precisamente con la sentenza del 5 aprile 2016 si respinge l’impugnazione dell’articolo 9 del Dm 139/2014 che, al secondo comma, concede il termine di un anno perché i mediatori possano completare l’aggiornamento professionale nella forma del tirocinio assistito.
I ricorrenti sostenevano la illogicità dell’imposizione che estendeva la partecipazione a procedimenti gestiti da diversi professionisti per completare il periodo di tirocinio per un successivo biennio, dato che la sussistenza di tale obbligo poteva avere un senso logico solo in riferimento al primo biennio di attività. Sul punto il Tar afferma che la norma in questione è orientata a tutelare i mediatori che, per cause a loro non imputabili, non hanno potuto completare l’aggiornamento biennale; ciò soprattutto dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione che prevedeva l’obbligatorietà della mediazione per alcune liti (Corte costituzionale n. 272/2012), che aveva ridotto le ipotesi in cui i tirocinanti potevano assistere alla procedura. Infine, con la sentenza del 14 aprile scorso viene anche respinta l’impugnazione avverso l’articolo 10 del Dm 139/2014 che ha previsto la sospensione o la cancellazione dal Registro per quegli organismi che non adempiono agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle mediazioni al ministero della Giustizia. Secondo i giudici amministrativi la trasmissione periodica non attesta soltanto la formazione di meri dati a fini statistici, «ma è necessaria al ministero della Giustizia proprio per valutare la costanza e l’affidabilità dei singoli organismi di mediazione, verificando la loro efficienza e puntualità nel rapportarsi con l’organo vigilante, che da tali dati può trarre elementi per affinare e indirizzare al meglio la sua attività». Marco Marinaro