SENTENZE: Mediatori, incompatibilità degli avvocati ko (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
Mediatori, incompatibilità degli avvocati ko

lun.11 – Mediazione, incompatibilità degli avvocati ko. Il legislatore ha considerato le modalità idonee a garantire l’imparzialità e terzietà del mediatore, facendo rinvio alla relativa regolamentazione ad opera del singolo organismo di mediazione – a sua volta vigilato dal Ministero della giustizia – e alla dichiarazione di impegno alla sua osservanza che ogni mediatore dove sottoscrivere per ciascun affare. Non vi è spazio, quindi, in materia per una decretazione ministeriale.
Con questa motivazione il Tar Lazio, con sentenza n. 3989/2016, ha accolto il ricorso avverso l’art. 6 del dm 139/14 che aveva introdotto l’art. 14-bis nel dm 180/10 promosso dal Coordinamento della conciliazione forense, l’Organismo di mediazione forense di Vasto (Ch) e alcuni avvocati mediatori, tutti difesi dagli avvocati Giampaolo Di Marco, Filippo Tosti e Vittorio Melone. Con il ricorso, in particolare si censurava l’illogicità della previsione inserita nel dm 180/10, in forza della quale gli avvocati e i colleghi di studio non potevano proporre mediazioni dinanzi agli Organismi presso i quali erano iscritti come i primi erano iscritti come mediatori. Al contrario, secondo il Tar Lazio, dalla ricostruzione normativa ne emerge un quadro dotato di evidente chiarezza, da cui si evince che in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico lo stesso organismo di mediazione, soggetto su cui è centrata l’attenzione al fine di regolamentare l’intera procedura, sul quale comunque esercita, in ogni momento, la sua vigilanza il Ministero della giustizia. Spazi ulteriori per una regolamentazione di rango secondario diretto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/88, non se ne riscontrano, limitandosi il richiamo a tale forma di decretazione a modalità di formazione e tenuta del registro, ai sensi del richiamato art. 16, dlgs n. 28/2010.
Come correttamente osservato dal tribunale, infatti, non avrebbe alcun senso condivisibile, quindi, una previsione normativa che dapprima demanda ai regolamenti degli organismi di occuparsi delle modalità di nomina dei mediatori al fine di garantirne (anche) l’imparzialità e poi demanda a decreto ministeriale la stessa materia. Giovanni Galli

Foto del profilo di Andrea Gentile

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