IL SOLE 24 ORE
Tribunali di Firenze, Milano e Torino. Sempre più provvedimenti dispongono il tentativo in secondo grado
Mediazione anche in appello
Per aumentare le chance di successo si ordina di comparire di persona
Il giudice può disporre il tentativo di mediazione anche in appello, valutati natura della causa, stato dell’istruzione e comportamento delle parti. In tal caso, il tentativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dalle ordinanze emesse in questo senso emerge subito che, mentre i Tribunali hanno utilizzato immediatamente tale strumento, le Corti di appello hanno iniziato più tardi e più timidamente.
Ciò è comprensibile per la peculiarità e complessità del giudizio di appello e anche perché non è sempre facile in quella sede individuare gli indici di mediabilità di una lite ormai stratificatasi negli anni e che ha già trovato un primo approdo in una sentenza. Le Corti già dal 2015 e ancor più quest’anno hanno avviato – soprattutto in alcuni distretti – l’utilizzo della mediazione, che peraltro, considerati in molti casi i lunghi tempi di attesa del processo d’appello, può essere un’interessante opportunità per riunire le parti a un tavolo negoziale.
Tra le ordinanze edite ed inedite delle Corti, le prime in ordine temporale sono quelle pronunciate a Firenze, dove sin dall’ottobre 2015 (si veda il Quotidianodigitale del Diritto del 29 ottobre 2015) entrambe le sezioni civili selezionano accuratamente le controversie ritenute mediabili e dispongono la mediazione. Il dato comune è che le ordinanze sono perlopiù ampiamente motivate ed evidenziano la necessità che gli interessati partecipino alla mediazione personalmente, con l’assistenza dell’avvocato. La Seconda sezione, poi, aderisce al consolidato orientamento fiorentino rimarcando che «tutti devono partecipare alla procedura di mediazione effettivamente avviata dal mediatore» (ordinanza del 13 gennaio 2016, presidente Turco, relatore D’Amico).
Dal marzo scorso anche la Corte di appello di Milano (in particolare la Prima sezione civile) ha sciolto ogni indugio e avviato una sorta di sperimentazione, depositando una serie di ordinanze che denotano un approfondito esame della controversia e dei suoi indici di mediabilità, disponendo la mediazione e la partecipazione personale delle parti.
La Corte milanese – che come quella fiorentina si muove in un’ottica non meramente deflativa – già dalla prima ordinanza edita, quella del 22 marzo scorso (si veda Il Quotidiano digitale del Diritto del 13 aprile 2016) ricostruisce puntualmente la vicenda oggetto di lite. Ciò per consentire al mediatore e alle parti di percepire i punti forti e quelli deboli anche della sentenza di primo grado, segnalando altresì il tema controverso sul quale concentrare l’attività mediativa (Prima sezione, presidente Fontanella, relatore Fiecconi, ordinanza 19 aprile 2016). La questione sulla mediabilità della lite viene valutata alla prima udienza di trattazione, dedicata anche alla discussione delle istanze di sospensione, inammissibilità e di prove (per lo più ordinando la mediazione solo per quelle liti “non filtrabili” e nei casi ove vi sia l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza gravata, la decisione su di essa precede l’eventuale invio in mediazione).
Infine, si segnala anche la Corte di appello di Torino, la cui Quarta sezione civile ha pronunciato alcune ordinanze che nella loro essenzialità si distinguono perché, oltre a disporre la mediazione, sollecitano la formulazione della proposta conciliativa del mediatore in caso di mancato accordo. E invero richiedono una più approfondita riflessione proprio quei provvedimenti che valorizzano la mediazione. Ma in una prospettiva eminentemente deflativa, ove o si invita il mediatore a formulare la proposta (ordinanza 28 gennaio 2016, presidente e relatore Barelli Innocenti) o addirittura si pone l’obbligo alle parti di depositare tale proposta (ordinanza 17 marzo 2016, presidente Barelli Innocenti, relatore Della Fina). Marco Marinaro