ITALIA OGGI SETTE
Una sentenza del Tar del Lazio sui conflitti di interessi tra avvocati e conciliatori
Mediazione civile col fai-da-te
Lun.18 – Eccesso di potere del ministero della giustizia sulla mediazione civile. Non può essere Via Arenula a regolare per decreto le incompatibilità e i conflitti di interessi e le incompatibilità degli avvocati-conciliatori: dovranno invece essere i singoli organismi del mondo Adr, alternative dispute resolution, a dotarsi di regolamenti e codici deontologici necessari ad assicurare la trasparenza delle prestazioni. E ciò perché così vuole il legislatore, che ha riservato al Ministero la mera attività vigilanza sulla base del decreto legislativo 28/2010 senza attribuirgli la facoltà di disciplinare i requisiti di imparzialità dei professionisti. È quanto emerge dalla sentenza 3989/16, pubblicata il 1° aprile dalla prima sezione del Tar Lazio.
Centralità etica. Accolto il ricorso di alcuni organismi impegnati nelle attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a partire dal coordinamento della conciliazione forense: annullati sul punto l’articolo 14-bis del decreto ministeriale 180/10 e la conseguente circolare pubblicata dall’amministrazione della Giustizia. Sulle ipotesi di opacità nell’attività dei legali che fanno da «pacieri» fra i litiganti la legge ritiene che la regolamentazione adottata dal singolo organismo di mediazione sia sufficiente a garantire la terzietà e a essa rinvia: basta in proposito la dichiarazione che ogni mediatore deve sottoscrivere per ciascun affare, senza dimenticare che sul mondo Adr vigila comunque Via Arenula. Ne consegue che non c’è spazio per una decretazione ministeriale in materia. Cade dunque la norma secondo cui il mediatore non poteva assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo del quale è socio o in cui riveste una carica a qualsiasi titolo: saranno i singoli enti a dover provvedere in proposito. La normativa riconosce invece centralità al regolamento di procedura dell’organismo di mediazione e al relativo codice etico: allora spetta al dicastero vigilante valutarne l’adeguatezza delle norme poste a tutela della terzietà al momento in cui l’ente chiede l’iscrizione nel registro degli enti autorizzati. Le spese di giudizio sono compensate per la novità della questione. Dario Ferrara