IL SOLE 24 ORE
Tribunale Monza. Controversie multiple
Mediazione estesa a tutte le cause tra le stesse parti
Mediazione effettiva ed estensione del conflitto oltre i limiti del processo. La relazione di parentela tra le parti, le loro pregresse buone relazioni, l’esistenza di ulteriori conflitti tra le stesse che coinvolgono altri parenti, la complessità e i tempi dell’eventuale istruttoria ancora non iniziata sono per il Tribunale sufficienti ragioni per disporre lo svolgimento di una mediazione. Mediazione che non trova ostacoli nell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e che deve svolgersi “effettivamente” proprio perché ordinata dal giudice, con la partecipazione personale delle parti assistite da avvocati. Lo stabilisce un’ordinanza del Tribunale di Monza del 12 aprile 2016 (estensore De Giorgio), che nell’aderire all’orientamento dei giudici fiorentini sull’effettività della mediazione disposta dal giudice è un utile esempio di come il giudice svolga un ruolo fondamentale non solo nel selezionare la controversia da avviare a mediazione, ma di come la motivazione della scelta sia un necessario viatico sostanziale alla buona riuscita della mediazione stessa.
La lite sottoposta al giudice monzese nasce dalla domanda di restituzione di 100.000 euro che la parte attrice assume di aver versato a titolo di mutuo nel 2005 al nipote, convenuto. Quest’ultimo si difende sostenendo che l’importo era stato a suo tempo versato ed incassato quale donazione indiretta di un immobile acquistato all’estero e perciò solleva anche l’eccezione di difetto di giurisdizione italiano.
Il Tribunale evidenzia il vincolo di parentela tra le parti, che risultano anche coeredi della madre dell’attrice (nonna del convenuto) deceduta nel 2007, successione per la quale c’è controversia per la divisione (ancora non sfociata in un processo) tra la parte attrice e, dall’altro lato, il convenuto , suo fratello e la loro madre, anche per la sorte dell’abitazione dell’attrice. Quindi per il giudice c’è «l’opportunità di dirimere anche tale controversia sia pure in una sede diversa dal presente giudizio, dal momento che il conflitto riguarda anche soggetti estranei alla presente causa».
Inoltre assumono specifico rilievo la fase processuale («non si è ancora provveduto sulle istanze istruttorie delle parti, né sulla questione concernente la giurisdizione»), la complessità ed i tempi dell’eventuale istruttoria («entrambe le parti hanno domandato ammettersi, tra l’altro, prove per interrogatorio formale e per testi su svariati capitoli»), «i pregressi buoni rapporti tra le parti che hanno giustificato l’operazione per cui è causa, il che è indicativo dell’opportunità di pervenire ad una soluzione condivisa del conflitto».
La complessità del conflitto nel quale si colloca la lite dedotta nel giudizio sottoposto all’esame del giudice suggerisce dunque l’opportunità di avviare le parti – senza che a ciò sia d’ostacolo la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano – ad una soluzione negoziale attraverso una mediazione effettiva con la partecipazione personale delle parti e dei rispettivi avvocati (e ciò anche al fine della procedibilità della domanda nel caso di mancato accordo).
Ma appare evidente che l’obiettivo che il giudice implicitamente ha affidato al mediatore sia allargare il tavolo negoziale a tutti i confliggenti per pervenire ad un accordo che risolva il complesso conflitto familiare, di cui la lite demandata costituisce soltanto la punta dell’iceberg. Marco Marinaro