IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Roma
Mediazione in appello, si può fare consulenza
Nella mediazione demandata, anche in appello, il giudice può indicare alle parti, per ridurre spese e tempi e in relazione al più probabile sviluppo della controversia, quali sono i punti da approfondire e su cui discutere. In particolare, può invitarle a concordare col mediatore l’espletamento di una Ctm (consulenza tecnica in mediazione) per dipanare questioni dipendenti da quella principale, in ordine alle quali il giudice si riserva, in mancanza di accordo, di nominare un Ctu, con gli oneri propri del giudizio. Sono le conclusioni dell’ordinanza del 4 aprile 2016 del Tribunale di Roma (estensore Moriconi), quale giudice di appello in una controversia per il risarcimento del danno a cose derivante dalla circolazione di veicoli (Rc auto).
Nel provvedimento con il quale si dispone la mediazione, si precisa poi che la compagnia di assicurazione deve partecipare al procedimento di mediazione, non sussistendo alcuna deroga normativa al riguardo. E la sua assenza ingiustificata può comportare le conseguenze previste dalla normativa in materia (versamento all’erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e valutazione dell’assenza quale argomento di prova), nonché il risarcimento del danno per responsabilità aggravata processuale, trattandosi di volontaria sottrazione ad un ordine del giudice.
Quanto alla consulenza da espletare in mediazione, il Tribunale di Roma ribadisce che, anche in caso di mancato accordo sull’espletamento della Ctm, tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, potrà conservare utilità. Il tutto a patto che siano rispettate alcune regole fondamentali e in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione. Marco Marinaro