SENTENZE: Mediazione, istanza senza «deadline» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Roma/2. Non è perentorio il termine di 15 giorni previsto dalla legge
Mediazione, istanza senza «deadline»

Il termine per l’avvio della mediazione non è perentorio, per cui la presentazione della relativa istanza oltre i quindici giorni previsti dal Dlgs 28/10 non determina automaticamente l’improcedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, l’avvio della mediazione oltre detto termine non costituisce di per sé un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento.
Sono le conclusioni a cui perviene con un’articolata sentenza il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) del 14 luglio 2016 in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da violazione di norme in materia di circolazione stradale.
Nel corso del giudizio, dopo aver formulato la proposta conciliativa e aver disposto la mediazione per l’ipotesi di mancata adesione alla stessa, il tribunale rilevava che le parti non erano pervenute a un accordo e che la compagnia di assicurazione era rimasta assente al tavolo mediativo senza nulla comunicare al riguardo. All’udienza di rinvio, tuttavia, eccepiva l’improcedibilità della domanda per la tardività con la quale era stata introdotta la mediazione, tardività che veniva anche addotta a giustificato motivo della sua assenza in mediazione al fine di non incorrere nelle specifiche sanzioni previste della legge.
Il giudice capitolino, dopo aver escluso che la dedotta tardività possa costituire una valida ragione per la mancata partecipazione alla mediazione disposta dal giudice (in adesione all’orientamento del tribunale fiorentino circa l’effettività della mediazione demandata), esamina la questione della natura del termine previsto dalla legge e assegnato dal giudice per l’avvio della mediazione.
È noto, al riguardo, il contrasto giurisprudenziale su tale questione che vede su fronti opposti quei tribunali che ritengono che il termine debba intendersi come perentorio (desumendolo dalla sanzione della improcedibilità ad esso connessa) e quelli che invece lo ritengono ordinatorio, non essendo espressamente prevista la perentorietà secondo quanto previsto dal codice di rito.
E invero, ad avviso del tribunale romano, prima di verificare se il termine abbia natura perentoria o meno occorre interrogarsi se la domanda di mediazione (che è l’atto rispetto al quale è funzionale il termine) sia un atto del processo. In questa prospettiva, poiché «la domanda di mediazione non è, all’evidenza, un atto del processo» ne consegue che predicare la perentorietà del termine (che quindi non è un termine del processo) «è fuori luogo».
Peraltro, se si volesse comunque accedere alla dicotomia processuale “perentorio-ordinatorio” si dovrebbe osservare che la legge prevede l’improcedibilità della domanda giudiziale con riferimento diretto ed espresso all’esperimento del procedimento di mediazione e non alla presentazione (nel termine di 15 giorni) della domanda di mediazione.
Occorre considerare se e come la tardività del deposito della domanda possa incidere, in concreto, sulla valida instaurazione ed esperimento della procedura di mediazione. Infatti, se la mediazione è stata esperita effettivamente non vi saranno problemi di procedibilità, mentre il giudice dovrà verificare se il ritardo nell’avvio della mediazione possa aver inciso sull’effettivo esperimento della mediazione sino a condurre ad una declaratoria di improcedibilità.
La presentazione dell’istanza il sedicesimo giorno (come nel caso esaminato) consente di escludere qualsiasi rilevanza del ritardo, rilevanza che non può essere invece esclusa nell’ipotesi in cui – per esempio – la domanda dovesse essere presentata pochi giorni prima dell’udienza di rinvio. Marco Marinaro

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