SENTENZE: Mediazione, l’avvocato deve fare l’assistente (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Pavia. Parte effettivamente presente nel procedimento

Mediazione, l’avvocato deve fare l’assistente

Quando il giudice dispone lo svolgimento della mediazione nel corso del giudizio può porre l’onere dell’avvio del procedimento a carico di una delle parti le quali dovranno partecipare senza limitarsi a un semplice incontro preliminare tra avvocati essendo già stata valutata dal giudice la mediabilità della lite. Lo stabilisce il Tribunale di Pavia (ordinanza 18 maggio 2015 estensore Marzocchi) che, aderendo all’orientamento nato presso il Tribunale di Firenze, riafferma l’esigenza che la mediazione debba svolgersi effettivamente e non essere limitata alla fase dell’informativa.
Nel caso di specie il giudizio era stato incardinato per una opposizione di un fideiussore a un decreto ingiuntivo proposto da una banca per un credito derivante da un contratto notarile di apertura di credito di conto corrente garantito anche da ipoteca. Il giudice, in sede di delibazione circa la provvisoria esecutività, alla prima udienza la rigettava perché il contratto prevedeva clausole anatocistiche. Riteneva quindi il Tribunale che la controversia potesse essere risolta in via conciliativa disponendo che la mediazione avrebbe potuto eventualmente coinvolgere anche gli altri condebitori che non avevano proposto opposizione. Soltanto il fideiussore si era, infatti, opposto sollevando anche problematiche attinenti alla capacità di intendere e di agire al momento della stipula.

Nel provvedimento si chiarisce il ruolo dell’avvocato in mediazione in quanto la normativa vigente fa riferimento esclusivo alla funzione di assistenza senza riferimento alla funzione di rappresentanza «presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione». La mancanza di questa dualità potrà determinare conseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio fino ad influire sulla procedibilità della domanda giudiziale.

L’ordinanza contiene anche l’invito al mediatore a verbalizzare le assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di volersi fermare all’incontro preliminare. Invita altresì il mediatore e le parti a valutare, già in sede di mediazione, l’opportunità di svolgere una consulenza tecnica contabile.
Diviene dunque sempre più stringente e condivisa l’esigenza espressa dai giudici di merito che, nel rinviare le parti in mediazione, richiedono che il procedimento debba effettivamente svolgersi assegnando all’avvocato il ruolo di assistente e non di rappresentante delle parti, valorizzando altresì le attività peritali – come nelle controversie ove sono richiesti conteggi complessi – da svolgersi d’intesa tra le parti e il mediatore che potranno risultare utili nel prosieguo del processo nel caso di mancato accordo.

Marco Marinaro

Data: 10/06/2015

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