SENTENZE: Mediazione, l’istanza sospende i termini per la decadenza (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Perugia. Per l’azione di reintergrazione
Mediazione, l’istanza sospende i termini per la decadenza

L’istanza per l’avvio della mediazione sospende il termine di decadenza annuale dell’azione per la reintegrazione nel possesso dalla data in cui la stessa è comunicata alla controparte. Con il deposito del verbale di mancata conciliazione, ricomincia a decorrere un nuovo termine entro il quale può essere presentato il ricorso al giudice. Perviene a queste conclusioni il Tribunale di Perugia con una ordinanza del 2 marzo scorso resa nella fase di reclamo avverso un provvedimento con il quale il giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso di reintegra nel possesso per avvenuto superamento del termine di decadenza annuale decorrente dal primo atto di spoglio.
Nella controversia sottoposta al Collegio giudicante la reclamante lamentava di essere stata privata del posto auto condominiale e deduceva di aver esperito la mediazione in via volontaria conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione della parte invitata. La questione circa gli effetti della domanda di mediazione sul termine di decadenza per l’azione di reintegrazione veniva quindi affrontata dal Tribunale nella fase di reclamo respingendo le argomentazioni della parte reclamata che sosteneva la tesi della inapplicabilità degli effetti interruttivi/impeditivi della stessa alla mediazione facoltativa. Tali effetti secondo la prospettiva confutata nell’ordinanza in esame sarebbero da ricondurre alle sole liti nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità.
I giudici perugini hanno chiarito che l’articolo 5, comma 6, Dlgs 28/2010 «si occupa in generale degli effetti, sul processo, dell’introduzione della domanda di mediazione»: non v’è diversa regolamentazione degli stessi nelle ipotesi di obbligatorietà o di facoltatività. Invero, il legislatore ha disciplinato gli effetti della domanda di mediazione disponendo che la stessa «produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale» e «impedisce altresì la decadenza per una sola volta»; ha, poi, precisato che «se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza» decorrente dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell’organismo.
Questi effetti si producono «dal momento della comunicazione alle altre parti», attività curata dall’organismo, ma anche (eventualmente) dalla parte istante. Sulla questione si deve ricordare che, se pur incidentalmente, le Sezioni unite della Cassazione (17781/2013) hanno chiarito che, impedita la decadenza con la domanda di mediazione e conclusa la procedura con il verbale negativo, decorrerà un ulteriore «nuovo termine (…)decadenziale».
Ma il Tribunale di Perugia affronta e risolve anche un’altra delicata questione interpretativa affermando che non è possibile neutralizzare gli effetti del procedimento di mediazione (nel caso di specie ne era stata eccepita la invalidità) rilevando che il difensore della reclamante avrebbe agito in quella sede in condizioni di incompatibilità ai sensi del Dm 139/2014 perché iscritto come mediatore nel medesimo organismo di mediazione che aveva gestito il procedimento. A prescindere dalla vigenza del citato decreto nella vicenda controversa, i giudici chiariscono che la questione sollevata avrebbe potuto avere un rilievo solo in ipotesi di effettivo svolgimento della mediazione, cosa che non era accaduta per l’assenza della parte chiamata. Marco Marinaro

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