SENTENZE: Mediazione, lo Stato paga l’avvocato (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Ascoli. Gratuito patrocinio anche se la fase non obbligatoria ha esito negativo
Mediazione, lo Stato paga l’avvocato

L’avvocato che ha assistito il cliente in una mediazione non obbligatoria conclusasi con esito negativo può ottenere la liquidazione del compenso a spese dello Stato.
Il Tribunale di Ascoli (estensore Foti) con il decreto del 12 settembre 2016 ha accolto la domanda di liquidazione dell’onorario per il legale che era stato preventivamente ammesso al “gratuito patrocinio” per l’assistenza in una mediazione. L’oggetto della mediazione era una lite sulla restituzione di un bene mobile registrato, oppure sul pagamento del suo prezzo. In particolare, il Tribunale ha liquidato all’avvocato il compenso di 600 euro dopo aver applicato la riduzione del 50% prevista dal «Testo unico spese di giustizia» ed aver valutato la «limitata complessità dell’incarico e dell’impegno necessario al suo espletamento», oltre che lo svolgimento di un solo incontro durante il quale il mediatore ha dovuto prendere atto della «impossibilità di proseguire nel procedimento di mediazione», stante l’assenza della parte invitata.
E sempre il tribunale di Ascoli (estensore Mariani), con il decreto del 25 giugno 2016 ha liquidato 1.000 euro quale compenso all’avvocato posto a carico dello Stato in un’altra situazione, in cui la mediazione – questa volta obbligatoria – svoltasi nel corso di un sfratto per morosità si è conclusa con l’accordo.
Nel caso di specie la mediazione era stata esperita dopo la convalida dello sfratto ed il mutamento del rito disposto in esito all’opposizione dell’intimato. L’importo liquidato al difensore è comprensivo dell’attività processuale e di quella negoziale, svolta in mediazione.
Peraltro, la questione relativa alla liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste la parte in mediazione obbligatoria, quando la stessa si conclude conciliando la lite, è tuttora controverso in giurisprudenza. Da una parte c’è chi ritiene che sia ammissibile, attraverso una rilettura dell’articolo 75 del Dpr 115/2012, alla luce dei princìpi costituzionali nel sistema italo-comunitario delle fonti, che consente di ritenere che l’ammissione al patrocinio sia valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, compresa «la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale, anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo» (tribunale Firenze, presidente Breggia, 13 gennaio 2015).
Dall’altra parte c’è chi sostiene la tesi opposta, affermando che in questi casi difetta proprio l’esecuzione «di un mandato alle liti, conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio» e ciò a prescindere dall’obbligatorietà ex lege della mediazione in talune materie (tribunale Tempio Pausania, presidente Cucca, 19 luglio 2016).
E sempre in materia di mediazione si segnalano due recenti sentenze del tribunale di Roma (estensore Moriconi) del 29 settembre 2016, che in maniera articolata affrontano la medesima questione della mancata partecipazione in mediazione e dell’applicazione dell’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile («Responsabilità processuale aggravata»). Nel primo caso (danno da malpractice medica) il giudice condanna ad una somma ulteriore pari alle spese legali liquidate. Nel secondo caso (sinistro stradale), giunge a condannare la compagnia di assicurazioni al triplo delle spese legali.
Marco Marinaro

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile