IL SOLE 24 ORE
Iter stragiudiziali. Senza valido motivo
Mediazione, per gli assenti multa pari al contributo
Lun.29 – L’ingiustificata assenza in mediazione dei convenuti che hanno proposto domanda riconvenzionale nel processo comporta non solo la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato, ma determina anche la dichiarazione di improcedibilità della riconvenzionale.
Il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) con la sentenza del 17 dicembre 2015 in una controversia relativa all’investimento di un pedone fuori dalle strisce pedonali, chiarisce alcuni profili interpretativi, valorizzando gli elementi di fatto emersi nel processo.
Il Tribunale capitolino aveva formulato una proposta conciliativa (ex articolo 185-bis del Codice di procedura civile) e subordinato la mediazione al suo mancato accoglimento. Avviata la mediazione la procedura era pervenuta ad un esito negativo, poiché la parte attrice aveva partecipato solo con un avvocato in sostituzione del procuratore costituito (un legale della compagnia di assicurazioni munito di procura speciale) mentre per i convenuti (attori in riconvenzionale) nessuno era presente e l’intento di non partecipare era stato comunicato via fax, senza addurre alcuna giustificazione.
Il giudice ha quindi ribadito la necessità della comparizione personale delle parti sostanziali con l’assistenza dell’avvocato, ritenendo che solo eccezionalmente possa ammettersi la rappresentanza a mezzo di procura speciale (preferibilmente notarile), per «validi e comprovati motivi che impediscano la partecipazione personale».
L’orientamento della giurisprudenza di merito sull’effettivo svolgimento della mediazione sin dal primo incontro, inaugurato dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza del 19 marzo 2014, si sta quindi consolidando anche presso altri tribunali che ribadiscono l’esigenza della presenza della parte sostanziale e segnalano come il mediatore di fronte all’assenza dovrebbe «verificare la sussistenza, o meno, di un eventuale impedimento transeunte a presenziare … ovvero, in mancanza di tale verifica, a rinviare “tout court” il suddetto primo incontro». Se, poi, come nel caso di specie, il procedimento è regolarmente iniziato ma non ritualmente condotto a termine dalla parte attrice il giudice «dispone che le parti proseguano il procedimento di mediazione» (Tribunale di Salerno, ordinanza del 5 novembre 2015, estensore Ietto).
Il Tribunale di Firenze (estensore Ghelardini), con la sentenza dell’ 8 gennaio 2016, in una controversia sui “bond Argentina”, ha inoltre dichiarato l’improcedibilità della domanda in quanto nei due “primi incontri” svolti in mediazione è sempre mancata la presenza della parte sostanziale (aveva partecipato solo l’avvocato quale assistente tecnico e non anche in rappresentanza sostanziale). Marco Marinaro