SENTENZE: Mediazione, punito anche chi vince la causa di merito (Il Sole 24 Ore)

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Procedura civile. Se non partecipa
Mediazione, punito anche chi vince la causa di merito

Lun.27 – Chi non partecipa alla mediazione demandata dal giudice deve essere condannato a pagare una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, anche se non risulta soccombente nella lite. Questa sanzione, infatti, prescinde dall’esito del processo. È questo il principio affermato nella sentenza 12776 del 23 giugno scorso del Tribunale di Roma (giudice Moriconi), che distingue la sanzione del pagamento di una somma pari al contributo unificato da quella prevista (dall’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile) per la responsabilità processuale aggravata, che presuppone la soccombenza nel giudizio.
La controversia decisa dal tribunale riguarda una malpratice medica abbastanza complessa. Con l’ordinanza dell’11 dicembre 2015, è stata formulata una proposta conciliativa da parte del giudice, che ha contestualmente demandato le parti (in caso di mancata accettazione della proposta) alla mediazione.
A questo procedimento hanno partecipato la persona danneggiata e il medico convenuto, mentre sono rimaste assenti la struttura sanitaria (che non ha giustificato la sua condotta) e la compagnia di assicurazioni. Quest’ultima ha inviato all’organismo di mediazione una comunicazione con cui adduceva quale giustificato motivo della sua assenza l’eccepita prescrizione dei diritti dell’assicurato.
Con la sentenza, il giudice accerta la responsabilità del medico e della struttura sanitaria presso la quale era stato effettuato l’intervento chirurgico, che vengono condannati a risarcire il danno. La struttura sanitaria viene anche condannata per responsabilità processuale aggravata (per l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione) a pagare una somma pari alle spese legali liquidate per la soccombenza.
Quanto all’assicurazione – accertata la prescrizione – viene respinta la domanda di garanzia nei suoi confronti; per questo, non viene condannata per responsabilità processuale aggravata. Ma la compagnia non esce indenne dal processo: il tribunale, da un lato, compensa le spese giudiziali tra il medico e l’assicurazione e, dall’altro, la condanna a versare un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (articolo 8, comma 4-bis, Dlgs 28/2010).
Secondo il giudice, l’assicurazione ha posto in essere una «condotta processuale ingiustificata e renitente non presentandosi in mediazione nonostante l’ordine del giudice», condotta che è tanto più grave in quanto «è stata causa primaria del fallimento del percorso di mediazione»: in assenza del chiamato in causa (garante) «non si vede come si sarebbe potuto raggiungere un accordo valido ed efficace».
Peraltro, il tribunale chiarisce che l’assicurazione avrebbe dovuto partecipare alla mediazione perché solo in quella sede è possibile «porre definitivamente fine alla lite» con un accordo: «Per la medesima ragione – conclude la sentenza – è incontrovertibile che la valutazione della ingiustificatezza dell’assenza in mediazione prescinde dall’esito del giudizio e va valutata ex ante». Marco Marinaro

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