IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Roma/1. Se definite nel divorzio
Nell’affido esclusivo spese straordinarie decise dall’affidatario
Nel caso di affido esclusivo con voci di spese straordinarie in favore del figlio previamente specificate dalla sentenza di divorzio, queste ultime possono essere decise solo dall’affidatario senza previo accordo con l’altro genitore.
Lo stabilisce il Tribunale di Roma con la sentenza n. 13182 del 21 giugno 2016 (Sezione prima, giudice Galterio). Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con cui era stato richiesto il rimborso di tali spese straordinarie, la domanda riconvenzionale dell’opposto/debitore non è stata, inoltre, ammessa.
La sentenza ha specificato come la richiesta formulata nel decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e per le spese scolastiche trovi la sua ragione d’essere nella sentenza d’appello sulla pronuncia di divorzio che, sostanzialmente, ricalca l’assetto “esclusivo” dell’affidamento del figlio alla madre, già disposto in primo grado, caricando alcuni specifici oneri interamente in capo al padre.
Per il Tribunale romano, «dal momento che l’affido monogenitoriale consente al solo affidatario l’esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni maggiormente rilevanti concernenti la salute, l’educazione e l’istruzione della prole, nelle quali sostanzialmente s’iscrivono le spese straordinarie, ne consegue che le decisioni concernenti queste ultime» (salute e scuola) spettino, ove previsto dalla sentenza, in via esclusiva al genitore esercente la responsabilità mono-genitoriale sulla prole, e ciò al fine di non rendere, di fatto, “impossibile” la gestione di ambiti così rilevanti. In altre parole, l’esclusiva facoltà di scelta resta onere e responsabilità del «genitore affidatario, sia in punto di an che di quantum».
La sentenza d’appello, riconosce il giudice dell’opposizione ha specificato come la residua facoltà del padre d’interagire con la madre fosse stata limitata alle sole scelte relative alle spese dei viaggi culturali, «essendo escluse dalla previa concertazione le spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, rientrando invece queste ultime, ovverosia quelle coperte dal Ssn (quali i ticket) necessariamente nel mantenimento ordinario, non essendo – ricorda il giudice – logicamente ipotizzabile attribuire all’onerato le spese già coperte dal Servizio sanitario nazionale».
Diversamente si deve ritenere per le spese extra scolastiche, avendo la sentenza espressamente fissato in favore del figlio minore una discrezionalità esclusiva in capo al genitore unico affidatario solo in riferimento «all’effettuazione di esborsi straordinari di natura medica e scolastica per i figli, anche se imprevedibili nell’an e nel quantum».
Nel caso in esame, l’opposizione relativa al fatto che le spese mediche affrontate per il figlio e attivate con il decreto ingiuntivo fossero già state rimborsate dall’assicurazione privata attivata dalla madre, e quindi non ripetibili, è stata correttamente considerata priva di pregio, risultando la copertura assicurativa «negoziata e pagata esclusivamente dalla (madre) senza alcuna contribuzione da parte del marito», circostanza della quale, quindi, non può beneficiare lo stesso così da essere dispensato da un obbligo che era stato posto a suo esclusivo carico dal giudice del divorzio.
Giorgio Vaccaro