SENTENZE: Notifica a mano: fuori sede è nulla (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Procedura. La Ctr Liguria accoglie il ricorso di una società contro un avviso per il recupero di imposte relativo a cinque anni prima
Notifica a mano: fuori sede è nulla

Lun.4 – La notifica di un avviso di accertamento effettuata nelle mani del destinatario ma in un luogo diverso da quello previsto dalla legge, senza indicarne il motivo, non è inesistente ma è nulla. La presentazione del ricorso non può però sanare la decadenza dall’esercizio del potere che si potrebbe essere verificata nel frattempo a carico dell’amministrazione finanziaria.
Lo ha affermato la Ctr della Liguria con la sentenza 182 del 4 febbraio scorso, sezione 1 (Presidente Celle – Relatore Cattaneo).
I motivi del contenzioso
Una società ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento con il quale erano state chieste – per l’anno 2008 – un maggiore versamento di Ires, Irap e Iva. La società, tra i vari motivi di appello, riproposti per impugnare la sentenza della Ctp che le aveva già dato torto, al primo punto ha eccepito la nullità, o comunque, l’inesistenza giuridica della notifica dell’avviso di accertamento impugnato. La società ha lamentato, in estrema sintesi, la violazione dell’articolo 138 del Codice di procedura civile, perché la notifica, sebbene fosse stata effettuata nelle mani dell’amministratore della società, tuttavia sarebbe stata effettuata in un luogo diverso rispetto a quello previsto dalla legge (la sede della società, l’abitazione o l’ufficio del legale rappresentante). Dalla relata di notifica non era emerso, peraltro, che il notificatore si fosse recato infruttuosamente, prima, in uno di questi luoghi. Inoltre, secondo la società contribuente, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione presentata il 2 gennaio 2014, e la proposizione del ricorso avvenuta nell’aprile 2014 (ossia oltre la data di decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria), non ha consentito una eventuale sanatoria della nullità dell’atto.
La dichiarazione di nullità
La Ctr ha dato ragione alla società, perché ha ritenuto prevalente la previsione dell’articolo 138 (notificazione in mani proprie) rispetto a quella dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, invocata dall’ufficio, in base alla quale la notificazione va fatta presso il domicilio fiscale del destinatario. Nel caso specifico, non solo la notifica dell’atto è avvenuta in un luogo diverso da quello indicato dalla legge – perché l’indirizzo indicato non era né quello in cui ha sede la società, né quello dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del suo legale rappresentante – ma nella relata di notifica il notificatore non ha fatto neanche cenno a un preventivo accesso presso la casa di abitazione e a una eventuale impossibilità di notificare.
Tuttavia, per i giudici liguri, poiché, la persona a cui è stato consegnato l’atto è risultata comunque collegata alla società, l’ipotesi di inesistenza della notifica non si è configurata, ma si è verificata quella della nullità.
A questo punto, in base a quanto hanno affermato le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 19854/2004), per la Ctr di Genova, la proposizione del ricorso non ha sanato la decadenza in cui sarebbe incorsa l’amministrazione finanziaria, perché l’istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 2 gennaio 2014 e il ricorso è stato proposto ad aprile 2014: quindi, oltre la data del 31 dicembre 2013 in cui sarebbe maturata la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di rettifica della dichiarazione. Francesco Falcone

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