ITALIA OGGI
La Ctp di Napoli sulla validità della procedura con la posta elettronica certificata
Notifica via Pec, cartella nulla
Sospensione del ruolo per valutare le garanzie dell’iter
Cartelle di pagamento notificate via Pec a rischio nullità. Secondo la Ctp Napoli, vi sono «ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione della cartella esattoriale». Una questione, quella esaminata dai giudici partenopei della 28° sezione con l’ordinanza sospensiva n. 1817/2016 del 12 maggio scorso, che sarà affrontata nel merito solo nell’udienza del 29 settembre 2016, ma in grado di riaccendere il faro su un tema che tra meno di due settimane abbraccerà l’intero territorio nazionale.
La possibilità di notificare le cartelle di pagamento tramite posta elettronica certificata è stata introdotta all’articolo 38 del dl n. 78/2010, con effetto dal 31 maggio 2010.
Nel corso degli anni le società del gruppo Equitalia hanno avviato le notifiche Pec in via sperimentale in alcune regioni, specialmente per quanto riguarda le società di persone e di capitali. Con il dlgs n. 159/2015, attuativo della delega fiscale, il legislatore ha tuttavia spinto sull’acceleratore: a partire dalle cartelle di pagamento notificate dal 1° giugno 2016, il canale Pec diverrà obbligatorio per imprenditori individuali, società e professionisti. Per i privati cittadini Equitalia potrà decidere se continuare a usare il metodo tradizionale o quello telematico, salvo che i contribuenti non facciano apposita richiesta di riceverla in digitale.
Nel caso prospettato alla Ctp Napoli il ricorrente, assistito dall’Associazione contribuenti italiani, lamentava la nullità della notifica a mezzo Pec, ritenendo che quest’ultima non offrisse le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale ma soprattutto non contenesse l’originale della cartella (ma solo una copia informatica, priva dell’attestazione di conformità all’originale). Una tesi che, pur nelle more di decidere la causa nel merito, ha portato i giudici di primo grado a sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, rimandando la trattazione all’udienza del 29 settembre 2016.
«Una semplice copia non può mai assumere alcun valore giuridico perché non garantisce che il documento sia identico all’originale, il quale, nel caso di spedizione a mezzo Pec, resta sempre nelle mani di Equitalia», commenta Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it, «inoltre la Pec non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario, come invece avviene con il sistema tradizionale della notifica cartacea, circostanza assolta dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare fede privilegiata all’attestazione di consegna».
L’intenzione del legislatore, riportata espressamente all’articolo 14 del dlgs n. 159/2015, è quella di «potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente». Al punto che dal prossimo 1° giugno le cartelle destinate a società e partite Iva viaggeranno esclusivamente con tali modalità, presso le caselle risultanti dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Non è escluso tuttavia che al fine di limitare al minimo i rischi di contenziosi relativi a possibili vizi di notifica il governo fornisca ulteriori chiarimenti di dettaglio, anche per quanto riguarda i formati e le caratteristiche dei file da trasmettere ai debitori (per esempio l’utilizzo di firma elettronica qualificata o di firma digitale e quant’altro). Valerio Stroppa