SENTENZE: Notifiche, validità a due corsie (Il Sole 24 Ore

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Procedura. La Ctr Milano si pronuncia su un atto che non ha raggiunto la Sas perché spedito a chi aveva già venduto le quote
Notifiche, validità a due corsie
L’avviso inviato all’ex socio non vale per la società ma è efficace a titolo personale

Lun.20 – Cosa succede se un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone viene notificato al legale rappresentante (che però ha ceduto le proprie quote) e personalmente ai due soci? Secondo la Ctr di Milano (sentenza 1791/2016, sezione 19, presidente Raineri e relatore Monfredi) l’avviso non opera nei confronti della società (per Iva e Irap) in quanto a essa mai notificato. Mantiene, invece, la sua validità ed efficacia come atto presupposto degli avvisi emessi nei confronti dei soci ai fini Irpef.
La vicenda
Le Entrate emettono un avviso (relativo a Iva e Irap) a carico di una società in accomandita semplice e il 14 ottobre 2013 lo notificano alla persona che pare il socio di maggioranza, ma che ha ceduto le sue quote nel 2011. Inoltre, l’Agenzia emette due avvisi “personali” (relativi a Irpef e addizionali) nei confronti dei due soci: quello che ha venduto le quote, e l’altro socio, che invece è rimasto nella compagine.
I contribuenti impugnano i due avvisi personali sollevando in primo grado la questione preliminare della nullità per inesistenza della notifica dell’atto presupposto, cioè dell’avviso emesso a carico della società. Motivo, questo, fatto valere dall’ex socio anche nell’impugnativa riguardante l’avviso societario.
La Ctp respinge l’eccezione in quanto dai documenti pubblici il socio di maggioranza risulterebbe al momento della notifica ancora legale rappresentante della società e perché, comunque, la presentazione del ricorso avrebbe sanato qualsiasi tipo di vizio della notifica avendo raggiunto lo scopo.
La decisione in appello
La Ctr di Milano riforma in parte la sentenza di primo grado. I giudici regionali accertano che la cessione delle quote avvenuta nel 2011 è stata in realtà resa pubblica, e documentata in atti, attraverso la registrazione presso la Camera di commercio e presso l’agenzia delle Entrate. Dopo questa registrazione la società ha anche modificato la denominazione e ha trasferito la sede in un altro Comune. E anche il legale rappresentante della società è cambiato. Per questo, la Ctr ritiene che alla società l’atto non sia stato mai notificato. Né ritiene che la presentazione del ricorso abbia sanato questo vizio, in quanto l’atto doveva essere inviato alla nuova società: che, invece, non lo ha ricevuto, né lo ha impugnato. L’ex socio ha solo impugnato l’avviso a carico della società per far valere il vizio di notifica e si è difeso nel merito solo con riferimento all’avviso emesso personalmente nei suoi confronti.
In altri termini, la Ctr ha ritenuto l’avviso emesso nei confronti della società come non notificato, ma non inesistente o nullo. Infatti l’avviso, essendo stato notificato anche autonomamente e personalmente ai soci, è rimasto in piedi come atto presupposto degli avvisi “personali”. Per questo motivo è stato annullato l’accertamento emesso nei confronti della società (ai fini Iva e Irap), mentre gli accertamenti emessi nei confronti dei soci (ai fini Irpef) sono stati confermati. Per i giudici, si tratta di atti autonomi e autosufficienti, per i quali i contribuenti sono stati messi nelle condizioni di difendersi pienamente nel merito.
Il litisconsorzio
Va peraltro osservato che l’accertamento notificato a una società di persone ha una valenza pregiudiziale sul piano giuridico e sul piano logico rispetto agli accertamenti notificati ai soci. Quindi, se l’accertamento non viene notificato alla società non dovrebbe acquisire efficacia, né produrre alcun effetto né per la società né per i soci.
Per questo, sul piano processuale il principio del litisconsorzio necessario impone a pena di nullità la presenza in giudizio sia della società che di tutti i soci (si veda la sentenza 14815/2008 della Cassazione a Sezioni unite). Francesco Falcone

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