IL SOLE 24 ORE
Gratuito patrocinio. Dal 1° gennaio tempi stretti agli avvocati per presentare l’istanza di liquidazione del compenso
Parcella prima della fine del giudizio
Lun.13 – L’avvocato che ha difeso un cliente ammesso al gratuito patrocinio deve chiedere il proprio compenso prima che si chiuda la causa. Solo così il giudice, nell’emettere il provvedimento conclusivo, potrà liquidare anche la sua parcella. Diversamente, al professionista, per ottenere le proprie spettanze, non resterà che agire in via ordinaria o ingiuntiva. A ricordarlo, in applicazione di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 (su cui si veda Il Sole 24 Ore dell’8 febbraio scorso), è il Tribunale di Milano (giudice Buffone), con decreto del 22 marzo 2016.
Il caso, che si apre a seguito della richiesta di liquidazione formulata in udienza da parte di un legale, consapevole che in quella sede si sarebbe definito il procedimento, lancia al tribunale milanese l’occasione per soffermarsi sulla questione inerente il pagamento del compenso al difensore dell’assistito ammesso al patrocinio statale. Ebbene, ricorda il giudice, nelle ipotesi in cui il decreto di pagamento sia pronunciato dopo il 1° gennaio 2016, si applica l’articolo 83, comma 3-bis, del Dpr 115/2002, innestato dall’articolo 1, comma 783, della legge di Stabilità 2016 (208/2015). La disposizione, infatti, ha natura processuale e si applica, quindi, anche ai processi in corso. In base alla norma, «il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
È quindi necessario, sottolinea il tribunale, che il decreto di pagamento – che va pronunciato, come ha osservato la sentenza 7504/2011 della Cassazione, con atto separato e distinto dalla sentenza – intervenga «contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza». Questo perché, prosegue il tribunale, con l’emissione del provvedimento «che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere».
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità era già intervenuta. Con la sentenza 18204/2008, la Cassazione aveva precisato – seppur con riferimento alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice – che la stessa va effettuata dal giudice dinanzi al quale pende il processo, dato che, una volta dichiarata l’estinzione, egli perde il potere di provvedere alla liquidazione, che potrà avvenire solo in esito a un giudizio ordinario o per ingiunzione. Nel sostenerlo, però, la Cassazione marca che l’eventuale decreto di liquidazione pronunciato dal giudice a processo estinto è viziato ma non abnorme, dunque reclamabile entro 20 giorni.
Comunque, precisa il Tribunale di Milano, il difensore che non ha chiesto il compenso prima della fine del processo non decade dal diritto di ottenerlo, ma può sempre domandarlo «con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento». Attenzione, allora, se si è difensori di clienti ammessi al gratuito patrocinio a non dimenticare di depositare l’istanza di liquidazione della propria parcella prima che si definisca la fase di giudizio cui si riferisce l’attività difensiva. Il rischio? Di dover recuperare l’onorario con causa a parte. Selene Pascasi