ITALIA OGGI SETTE
PARCELLE/ Il Tar Umbria sui compensi contenuti tra minimi e massimi tariffari
Pareri pure senza motivazione
Discrezionalità al Consiglio dell’Ordine degli avvocati
Lun.16 – I pareri di congruità espressi dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati sulla liquidazione delle parcelle professionali, contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari, non richiedono specifica motivazione. Lo ha precisato il Tar Umbria, sez. I con la sentenza del 10 maggio 2016 n. 395.
Nel caso in esame era stato chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Ordine degli avvocati di Perugia aveva disposto la liquidazione di un compenso professionale pari a euro 16 mila per l’attività svolta da un avvocato nel corso di una controversia civile al fine di fare accertare il mancato rispetto delle distanze legali tra costruzioni e di chiedere la conseguente condanna a porre in essere le opere necessarie a eliminare il manufatto illecitamente realizzato.
Il ricorrente, sebbene la causa si fosse conclusa positivamente, a suo favore, aveva lamentato che tale provvedimento di liquidazione impugnato non conteneva alcuna motivazione.
I giudici amministrativi respingono il ricorso.
Il Collegio osserva, infatti, come il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati sia un atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo. Tale atto non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità della prestazione.
Dal momento che tale valutazione di congruità non si esaurisce in un mero riscontro di conformità alla tariffa delle prestazioni professionali degli avvocati, la liquidazione così effettuata interviene nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che – secondo i giudici amministrativi – se contenuta tra i minimi e i massimi tariffari non richiede alcuna precisa motivazione. Francesca De Nardi