IL SOLE 24 ORE
Processo civile. Sui fatti esposti dall’attore
Per il convenuto contestazioni specifiche e rapide
La parte che vuole contestare i fatti esposti dal suo avversario deve farlo con una tempestiva costituzione in giudizio e in maniera specifica. E la “non contestazione” non si può poi revocare né espressamente né mediante una ricostruzione dei fatti in contrasto con la precedente difesa. Lo ricorda la Corte d’appello di Milano (presidente Peschiera, relatore Bernardini) in una sentenza dello scorso 11 aprile.
La controversia scaturisce dall’impugnazione di un decreto, con cui il tribunale aveva ingiunto a una Srl di pagare 11mila euro a una Sas come corrispettivo per lavori di pulizia. Contro il provvedimento era stata presentata opposizione; il giudice aveva quindi ridotto l’importo a 2.800 euro, ritenendo che il numero di ore di lavoro fosse inferiore a quello indicato dalla Sas. Così quest’ultima ha proposto appello, chiedendo la conferma della somma ingiunta e l’aumento della stessa con il conteggio dell’Iva. Dal canto suo, la Srl ha domandato che l’impugnazione venisse respinta; in via incidentale ha chiesto che fosse accertato che il corrispettivo ammontava a 10 euro a ora e non ai 20 euro stabiliti dal tribunale.
La corte accoglie l’appello principale limitatamente al calcolo dell’Iva non computata in primo grado e ridetermina in 3.800 euro l’importo dovuto alla Sas; respinge invece, per mancanza di prova, la richiesta di riconoscimento di un maggior numero di ore di lavoro. Quanto all’appello incidentale, la corte afferma che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che non vi fosse contestazione sull’importo di 20 euro per ora. Infatti, la Srl appellata, formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, né al momento di costituirsi né successivamente «aveva preso posizione sul punto». Inoltre, la contestazione avrebbe dovuto essere specifica e «dunque – prosegue la sentenza – necessariamente contenuta negli atti processuali, e non (…) operata a mezzo della mera produzione di documenti».
La corte ricorda che il sistema di preclusioni del processo civile impone alle parti «l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione»; di conseguenza, la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti deve indicare «le relative circostanze in modo dettagliato e analitico», per consentire all’altra di contrastarle o di ammetterle «in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse».
In primo grado il convenuto ha dunque l’onere (previsto dall’articolo 167, comma 1, del Codice di procedura civile) di proporre nella comparsa di costituzione tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. Successivamente il convenuto stesso non può più – prosegue la corte – «rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte». Così la corte ha respinto l’appello incidentale della Srl. Antonino Porracciolo