ITALIA OGGI
Per le spese processuali compensazioni motivate
Se non sussiste reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se concorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del «valore assai esiguo della causa», che si traduce in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. e con conseguente violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni. Così ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 14550 del 13.07.2015. L’art. 15 del dlgs 546/1992, secondo comma, richiamando l’art. 92, comma 2 cpc, prevedeva infatti, nella versione vigente ratione temporis, che la Commissione tributaria potesse dichiarare in tutto o in parte la compensazione delle spese di giudizio, solo ove ricorressero giusti motivi. Come chiarito anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza 274/2005, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 46, comma 3 del dlgs 546/92 nella parte in cui precludeva la condanna alle spese dell’amministrazione in caso di cessazione della materia del contendere, in caso contrario (cioè in caso di mancata condanna alle spese a seguito della soccombenza, anche solo virtuale, dell’amministrazione), si verificherebbe un «ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio». La compensazione immotivata delle spese di giudizio, rendendo inoperante il principio generale di responsabilità, si tradurrebbe dunque in un ingiustificato privilegio per la parte soccombente, essendo possibile procedere alla compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca, o ricorrendo altri giusti motivi. Con l’art. 13 del dl 132/2014, che ha modificato l’art. 92 cpc, la compensazione potrà del resto essere ora disposta nel caso specifico di novità della questione trattata, o di mutamento della giurisprudenza. Giovambattista Palumbo