SENTENZE: Piani concordatari, attestazione slegata dagli eventi incerti (Il Sole 24 Ore)

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Tribunale di Treviso. Per i professionisti
Piani concordatari, attestazione slegata dagli eventi incerti

È inammissibile l’attestazione sulla fattibilità di un piano concordatario condizionata a un evento futuro essenziale per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, poiché essa equivale all’assenza di un giudizio di fattibilità. Così ha deciso il Tribunale di Treviso con un decreto del 1° giugno 2016, che ha delineato precisi limiti al rilascio di un’attestazione condizionata.
Tutti gli strumenti previsti dalla legge fallimentare per la risoluzione della crisi d’impresa prevedono che un professionista indipendente attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche la fattibilità del piano di risanamento. Dato che il piano è fondato su eventi futuri e, per loro natura, incerti il giudizio dell’attestatore è basato sulla ragionevolezza delle assunzioni, sulla coerenza delle previsioni e sulla probabilità che siano raggiunti gli obiettivi del piano. Di solito il risanamento è subordinato a una convenzione con i principali creditori finanziari, talvolta accompagnata dalla concessione di nuova finanza, da perfezionarsi dopo il rilascio dell’attestazione. In questo caso il professionista non si assume a priori la responsabilità di assicurare che l’accordo sarà effettivamente concluso ma si limita a dichiarare che, se si perfeziona entro un dato termine, il piano diverrà fattibile. Fino a quel momento, quindi, gli effetti protettivi dell’attestazione non opereranno.
Nel caso di un concordato preventivo con continuità aziendale, però, lo scenario si complica. Il Tribunale di Treviso ammette, infatti, che l’attestazione possa essere sospensivamente condizionata a un evento iniziale da verificarsi in tempi brevi e che, se si verifica, rende il piano fattibile. L’evento va specificamente individuato dall’attestatore, circoscritto nel tempo e con un’elevata probabilità che possa verificarsi. Vi sono, dunque, solo due alternative: o il professionista ritiene che l’evento futuro che condiziona la fattibilità del piano possa verificarsi con un alto grado di probabilità, e allora l’efficacia protettiva dell’attestazione inizierà immediatamente; oppure non formula alcun giudizio sulla probabilità che quell’evento possa verificarsi, e allora finché quell’evento non si sarà verificato non sono efficaci gli effetti protettivi.
Nel caso esaminato il piano era corredato da un’attestazione condizionata alla disponibilità di una o più banche a concedere linee di credito autoliquidanti per un importo significativo. Tuttavia non chiariva se e quando tali linee di credito sarebbero state concesse né l’attestatore aveva espresso un giudizio sullo stato delle trattative con le banche e sulla probabilità di conclusione favorevole. Il Tribunale ha dunque affermato l’inammissibilità di un piano di concordato preventivo condizionato al verificarsi di un evento incerto: per l’ammissione l’attestazione deve essere senza condizioni ed efficace già alla presentazione della domanda di concordato, oppure la condizione sospensiva si deve avverare prima del decreto di ammissione. Per i giudici, inoltre, queste cause di inammissibilità non sono superabili neppure dal voto favorevole dei creditori concorsuali perchè la fattibilità finanziaria del piano incide sulla sua fattibilità giuridica: l’impossibilità di raggiungerne gli obiettivi, quindi, provoca la nulli tà dell’accordo concordatario. Angelo Busani Alberto Guiotto

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