SENTENZE: Polizze, limite di tempo alle richieste (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale Bologna. Nell’assicurazione di responsabilità professionale non è vessatoria la clausola pure claims made
Polizze, limite di tempo alle richieste
Possibile risarcire i soli danni lamentati nel corso del contratto

Non è vessatoria la clausola «pure claims made» contenuta in un contratto di assicurazione; la clausola, cioè, con cui l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato per le istanze risarcitorie avanzate da un terzo danneggiato indipendentemente dal momento in cui lo stesso assicurato ha commesso il fatto illecito, purché la richiesta venga fatta durante il periodo di efficacia della polizza. Lo afferma il Tribunale di Bologna (giudice Antonio Costanzo) in una sentenza depositata lo scorso 12 agosto.
Nel luglio 2002, le parti avevano concluso un contratto di assicurazione per la responsabilità derivante dalla professione di ragioniere commercialista esercitata dall’assicurato. In base agli accordi, la copertura assicurativa aveva validità triennale e dunque scadeva nel luglio 2005. Nel gennaio 2005, il professionista aveva impugnato in Commissione tributaria un avviso di accertamento. Nel 2006, la Ctp aveva dichiarato inammissibile il ricorso, perché presentato oltre i termini di legge. Nel gennaio 2007, il commercialista aveva quindi risarcito il danno al proprio cliente, pagando oltre 9mila euro; così l’uomo ha chiesto la condanna della compagnia assicuratrice a versargli tale importo.
Nel costituirsi, la compagnia ha eccepito che la polizza non era operativa, dal momento che non v’era prova che il danneggiato avesse chiesto il risarcimento durante la vigenza del contratto; inoltre, l’assicurato aveva denunciato il sinistro nel novembre 2006 e dunque quando la polizza era ormai scaduta.
Nell’accogliere l’eccezione della convenuta, il Tribunale osserva che le condizioni generali di contratto chiariscono che il sinistro per cui è prevista la tutela è costituito dalla richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l’assicurazione. Inoltre, le stesse condizioni generali (nella clausola relativa a «inizio e termine della garanzia») dispongono che «l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di assicurazione»; e ciò – aggiunge il giudice – senza prevedere «limiti a ritroso quanto al tempo del fatto generatore della responsabilità professionale». Si tratta, dunque, di una previsione «riconducibile alla figura della clausola “pure claims made”»; una clausola che «concorre a delimitare l’oggetto della copertura assicurativa, e non a ridurre la portata» di contenuto e limiti della garanzia assicurativa.
Infine, la polizza stabilisce che, entro tre giorni dalla richiesta di risarcimento del danneggiato, l’assicurato deve darne avviso alla compagnia assicuratrice.
Nel caso in esame, il terzo danneggiato aveva avanzato l’istanza di indennizzo quando il contratto non era più efficace, com’era dimostrato dal fatto che solo nel novembre 2006 l’assicurato aveva denunciato il sinistro alla compagnia. Peraltro, la clausola «pure claims made» non è di per sé vessatoria in base all’articolo 1341 del Codice civile. Ciò dal momento che la stessa – prosegue il giudice emiliano, richiamando la sentenza 9140/2016 della Cassazione – determina «l’oggetto del contratto (in deroga all’articolo 1917, comma 1, del Codice civile) e non introduce limitazioni di responsabilità» dell’assicuratore.
Il Tribunale rigetta quindi la domanda dell’assicurato, che condanna al pagamento di 4.800 euro per spese di lite. Antonino Porracciolo

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile