SENTENZE: Processo amministrativo, i termini sono perentori (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Processo amministrativo, i termini sono perentori

I termini previsti dall’art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti.
È quanto ribadito dai giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3192 dello scorso 18 luglio.
I giudici di palazzo Spada hanno, altresì, osservato che il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm.
Ed inoltre, si è preliminarmente evidenziato nella sentenza in commento come la disciplina della produzione documentale nel processo amministrativo risulti essere espressamente prevista dagli articoli 73, comma 1, e 54, comma 1, c.p.a.: «Le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a 30 giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi»; e «la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile». Maria Domanico

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