IL SOLE 24 ORE
Normativa Ue. Secondo la Corte d’appello di Napoli va valutata la natura della penalità applicata al soggetto già condannato
Professionisti sanzionati due volte
Lun.29 – La sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, comminata ad un professionista già condannato dal giudice penale, non viola il divieto del doppio giudizio e della doppia punizione per lo stesso fatto, sancito dall’articolo 4 del protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Corte di appello di Napoli con la sentenza del 18 gennaio scorso (presidente Cultrera, relatore Serrao d’Aquino).
Uno psicologo aveva patteggiato una pena per il reato di violenza sessuale in danno di una sua paziente e sulla base di questa sentenza il suo ordine professionale aveva avviato un procedimento disciplinare conclusosi con la decisione di radiarlo dall’albo.
Lo psicologo aveva allora impugnato la delibera di irrogazione della sanzione disciplinare dinanzi al Tribunale ma il ricorso era stato respinto. Con l’appello, però, proponeva una questione nuova lamentando che il provvedimento disciplinare violava il suo diritto a non essere giudicato o punito due volte.
Richiamava la sentenza della Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 4 marzo 2014, nota come Gabetti-Grande Stevens, che – occupandosi di un caso in cui nei confronti delle stesse persone era stata comminata una sanzione dalla Consob ed era stata inoltre esercitata l’azione penale – aveva affermato che, per garantire un’effettiva applicazione del divieto di un secondo giudizio sui medesimi fatti, doveva ritenersi non vincolante la qualificazione come sanzione penale, da parte dell’ordinamento di uno Stato aderente, di una misura di carattere afflittivo e doveva considerarsi non dirimente l’effetto privativo della libertà personale.
Poiché era già destinatario della sanzione di due anni di reclusione, seppure condizionalmente sospesa, il professionista lamentava che la radiazione, fondata sulla stessa vicenda, non potesse essere irrogata.
La Corte di appello di Napoli prende le mosse dalla prima sentenza della Corte europea sulla materia, nota come Engel e altri contro Paesi Bassi, dell’8 giugno 1976, che aveva elaborato i criteri poi confermati dalla sentenza Gabetti-Grande Stevens.
Secondo quella decisione, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo permette agli Stati di mantenere e stabilire una distinzione tra diritto penale e diritto disciplinare; tuttavia l’individuazione dell’accusa e della sanzione penale non potrà dipendere esclusivamente dalla terminologia adottata dal legislatore nazionale. E quindi se il secondo giudizio, pur denominato disciplinare, risulta di natura sostanzialmente penale, scatta il divieto della doppia sanzione.
Dovrà tenersi conto della natura sostanziale dell’illecito commesso e in particolare se la condotta viola una norma che protegge il funzionamento di una determinata formazione sociale oppure se è invece posta alla tutela erga omnes di beni giuridici della collettività.
Andrà poi considerato il grado di severità della pena che rischia la persona interessata, perché solo le punizioni di una certa intensità possono appartenere alla sfera penale.
Secondo i giudici napoletani, la radiazione disposta da un Ordine professionale tutela interessi specifici di una formazione sociale ristretta, quale quella dei pazienti degli psicologi appartenenti all’Ordine, e non tutela beni della collettività.
Tale sanzione non ha funzione repressiva ma inibitoria, di protezione dei clienti del professionista e del prestigio della professione. Pertanto non potrebbe considerarsi un’ulteriore sanzione penale per lo stesso illecito.
Infine la Corte partenopea ha ricordato che la Cedu ha ritenuto estranea alla nozione di accusa di carattere penale la sanzione del collocamento obbligatorio a riposo per i militari, ipotesi del tutto analoga a quella della radiazione (sentenza del 7 settembre 2007, Sukut contro Turchia). Giovanbattista Tona