IL SOLE 24 ORE
Corte costituzionale. In caso di impugnazione dilatoria o pretestuosa
Promosso il raddoppio del contributo unificato
Non c’è disparità tra cancellazione e appello improcedibile
Milano. Passa l’esame di costituzionalità il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile. La Corte costituzionale, con la sentenza 120, depositata ieri e scritta da Aldo Carosi, ha infatti giudicato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Firenze.
In particolare, quest’ultima sosteneva che la norma, applicabile anche quando l’appello è dichiarato improcedibile sulla base dell’articolo 348, comma 2 del Codice di procedura civile per mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza e a quella successiva di cui gli è stata data comunicazione, realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, rispetto all’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo (articoli 181 e 309 del Codice di procedura).
Per la Consulta però le situazioni messe a confronto non sono omogenee e non si possono pertanto paragonare, nonostante il dato comune della mancata comparizione. Anzitutto, sottolinea la sentenza, va sottolineato come il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell’appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione sfavorevole all’appellante. In questa categoria rientra l’improcedibilità inflitta dall’articolo 348, comma 2, ma non l’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.
Inoltre, come ricordato dalla Cassazione, la norma censurata risponde all’opportunità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Una ratio che invece non si può individuare nella fattispecie dell’articolo 181, che prescinde dalla utilizzazione impropria dell’impugnazione, «ma riguarda soltanto l’omologa condotta omissiva delle parti – alla luce dell’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata presenza alla prima udienza ed alla successiva dell’appellante e dell’appellato costituito determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo (anziché l’improcedibilità dell’appello) – con la conseguenza che la funzione deterrente riconosciuta alla norma censurata non avrebbe modo di esprimersi».
Se, sempre in base alla giurisprudenza della Cassazione, poi il raddoppio del contributo unificato è previsto per il rimborso dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o dell’inutile erogazione delle limitate risorse a sua disposizione, va sottolineato come questo dispendio di energie processuali non caratterizza gli articoli 181 e 309. Si tratta infatti di fattispecie nelle quali le parti coinvolte dimostrano, spesso di comune accordo, il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Giovanni Negri