IL SOLE 24 ORE
Esecuzione. Il trasferimento a un soggetto estero non conta
Quote societarie pignorabili anche se cedute a fiduciarie
Lun.3 – È ammesso il pignoramento delle quote societarie anche dopo la loro cessione ad una società fiduciaria. Ma esso è efficace solo se rispetta le forme del pignoramento presso terzi. Lo stabilisce il giudice del registro delle imprese del Tribunale di Torino (estensore Astuni) con l’ordinanza del 3 giugno 2016.
Il caso
Una Srl era divenuta socio unico di un’altra società. Dopo alcuni anni con atto regolarmente iscritto al registro delle imprese aveva ceduto la sua quota totalitaria ad una società fiduciaria estera con sede in Lussemburgo.
La società che, dopo essere divenuta socio unico dell’altra, aveva ceduto la quota totalitaria alla società fiduciaria, era in realtà debitrice nei confronti di diversi soggetti.
Alcuni di essi avevano notificato il pignoramento di quella quota, trascrivendola un mese dopo la sua cessione alla fiduciaria. La società debitrice aveva allora chiesto al conservatore di cancellare il pignoramento perché successivo al trasferimento delle partecipazioni.
Il dubbio sull’individuazione del soggetto (fiduciante o fiduciario) titolare effettivo delle partecipazioni indusse il conservatore a rivolgersi al giudice del registro delle imprese perchè emettesse i provvedimenti opportuni.
La sentenza
Il giudice torinese ha prima verificato che l’atto di pignoramento presentato per la registrazione avesse gli elementi formali tipici previsti dalla legge. Quindi ha qualificato quella della società debitrice come una contestazione di inefficacia del pignoramento, che deriverebbe dalla notifica successiva al trasferimento della quota ad un terzo.
Una tale eccezione però non potrebbe essere decisa in via amministrativa dal conservatore o dal giudice del registro, ma richiede l’esperimento delle opposizioni e degli altri rimedi interni al processo esecutivo.
Solo il giudice dell’esecuzione ha la competenza funzionale e inderogabile per emettere l’ordine di cancellazione del pignoramento inefficace. Sicchè la richiesta di cancellazione formulata dalla società debitrice non poteva essere presa in considerazione.
Il giudice di Torino ha anche chiarito che alla fiduciaria è riconosciuta solo la legittimazione ad esercitare in nome proprio un diritto del mandante, che ne conserva l’effettiva titolarità. Quindi le azioni e le quote intestate a società fiduciarie non entrano a far parte del loro patrimonio, né possono essere sottratte ai creditori.
Il pignoramento deve farsi però nelle forme dell’articolo 543 del Codice di procedura civile, cioè del pignoramento presso terzi, al fine di accertare l’effettiva titolarità della partecipazione in capo al debitore o con la dichiarazione positiva della società fiduciaria intestataria o con il successivo accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo.
La giurisprudenza
La questione delle modalità di esecuzione del pignoramento delle partecipazioni amministrate fiduciariamente è stato oggetto di dibattito in giurisprudenza. Secondo un diverso orientamento, bisognava procedere nelle forme del pignoramento mobiliare; alcuni tribunali avevano anche sostenuto che per le quote non “dematerializzate” il pignoramento poteva essere eseguito dall’ufficiale giudiziario con la diretta apprensione del documento incorporante il diritto. Ma, tenuto conto che di solito gli strumenti finanziari sono quantomeno depositati presso un terzo (l’intermediario finanziario), le forme dell’espropriazione presso terzi sono ineludibili.
Il giudice di Torino ha aggiunto che – siccome la società fiduciaria è legittimata ad esercitare in nome proprio i diritti del mandante – dovrà essere fatta a nome di essa sia l’intestazione della quota a registro delle imprese, sia l’eventuale dichiarazione che la fiduciaria è socio unico della società.
Quando questa dichiarazione non è stata iscritta – questo era accaduto nel caso in esame – il giudice del registro deve ordinare d’ufficio l’iscrizione del fatto che la fiduciaria è socio unico. Giovanbattista Tona