IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Torino. Una Srl aveva concesso in locazione un immobile a una Pa
Recesso immediato per il taglio al canone
Sì al recesso immediato e senza preavviso del locatore dopo la riduzione del 15% del canone degli immobili locati alle amministrazioni centrali. È la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Torino (giudice Ivana Peila)in una sentenza dello scorso 28 gennaio. Nel 2003 una Srl aveva concesso in locazione un proprio immobile a una Pa per la durata di sei anni. Alla prima scadenza, le parti concordarono il rinnovo sino al 31 maggio 2015. Intanto, nel 2012 interveniva il Dl 95, che disponeva, a decorrere dal 1° luglio 2014, la riduzione del 15% dei canoni delle locazioni passive di immobili a uso istituzionale concessi alle amministrazioni centrali. Così la società si avvaleva della facoltà di recesso prevista dall’articolo 3, comma 4, dello stesso decreto, indicando la data del 30 giugno 2014 per il rilascio dell’immobile. Poiché l’amministrazione contestava la validità del recesso per mancanza del preavviso di 12 mesi previsto dall’articolo 42 della legge sull’equo canone (la n. 392/1978), la Srl ha chiesto al Tribunale di pronunciare l’efficacia della disdetta. Dal canto suo, l’amministrazione ha eccepito l’illegittimità del recesso. Nel decidere la controversia, il giudice osserva, innanzitutto, che «la disposizione in esame non specifica le modalità con le quali può essere esercitato il diritto di recesso né disciplina la decorrenza degli effetti della comunicazione». Secondo la società, il locatore si può sciogliere dal contratto in ogni momento e con efficacia immediata. L’amministrazione ha, invece, sostenuto che il recesso ha forza solo allo scadere del termine pattuito dalle parti, giacché il Dl 95/2012 non prevede la facoltà di una libera disdetta. Il Tribunale ha disatteso l’interpretazione della Pa: infatti, «la tesi del differimento dell’efficacia del recesso alla scadenza naturale del contratto comporterebbe un’ingiusta compressione del diritto di proprietà del locatore, il quale sarebbe costretto a percepire un canone di locazione decurtato in misura assolutamente consistente (15%) per un periodo di tempo potenzialmente molto lungo». Né, comunque, è necessario un preavviso, posto che la norma – prosegue la motivazione – «non contiene tale previsione». La Pa ha, inoltre, eccepito che il recesso fosse stato esercitato in violazione delle regole sulla buona fede negoziale, sostenendo che il silenzio mantenuto dalla società dopo l’entrata in vigore del Dl 95/2012 si poteva intendere come tacita accettazione della riduzione legale del canone. Il Tribunale rigetta anche quest’eccezione, dal momento che già all’indomani dell’entrata in vigore delle norme in esame la Srl aveva manifestato la volontà di rifiutare il taglio del canone. In ogni caso, la locatrice si era «limitata a esercitare il diritto» attribuito dalla legge per non «soggiacere alla riduzione legale del canone di locazione». Il Tribunale ha dichiarato, quindi, la legittimità del recesso e ha fissato la data del 30 aprile di quest’anno (in base all’articolo 56 della legge 392/1978) per il rilascio dell’immobile. Antonino Porracciolo