IL SOLE 24 ORE
Procedure concorsuali. Il Tribunale di Arezzo promuove una proposta in cui la nuova società continua a rispondere dei debiti
Scissioni blindate nel concordato
Lun.27 – Nel concordato in continuità è possibile la cessione anche soltanto parziale del patrimonio del debitore, senza con ciò violare la fondamentale clausola della garanzia patrimoniale (articolo 2740 del Codice civile), una norma generale del diritto civile in base alla quale tutto il patrimonio del debitore deve essere destinato a soddisfare i suoi debiti. È quanto affermato dal Tribunale di Arezzo il 27 febbraio 2015 (presidente Galantino, estensore Piccardi) chiamato ad omologare un concordato preventivo con continuità aziendale.
La proposta sotto esame
L’elemento centrale della proposta concordataria era rappresentato dal compimento di un’operazione di scissione in forza della quale la società scissa avrebbe continuato la sua attività imprenditoriale liberata da qualsiasi posizione debitoria pregressa, mentre l’altra società risultante dalla scissione (scissionaria), avrebbe provveduto, con la liquidazione del patrimonio ad essa trasferito, al pagamento dei debiti concorsuali.
Il collegio pur sottolineando la tortuosità della proposta, ha precisato che, ai fini della fattibilità giuridica, era centrale verificarne la conformità alla clausola generale di garanzia patrimoniale. In sostanza, il controllo consisteva nell’accertare se il permanere di determinati beni in capo alla società concordataria (società scissa) dopo il compimento della scissione, si ponesse o meno in contrasto con l’articolo 2740.
Giurisprudenza contraria
Al riguardo, i giudici ricordano che la giurisprudenza è pressoché costante nel ritenere inammissibile una proposta concordataria che non preveda la cessione di tutti i beni. Il fondamento dell’inammissibilità viene rinvenuto proprio nel carattere imperativo dell’articolo 2740. Tanto meno la deroga alla garanzia patrimoniale potrebbe essere effettuata con una convenzione stipulata a maggioranza.
Impegno a futuri versamenti
Tuttavia nel caso di specie i giudici sottolineano come la proposta che prevede la permanenza in capo alla debitrice di una parte dei beni aziendali si accompagni e sia controbilanciata dal suo impegno a versare, a favore della procedura, una parte dei proventi della successiva continuità aziendale.
Tale impegno di versamento di somme porta quindi il tribunale a ritenere che non è possibile ravvisare sic et simpliciter una cessione parziale dei beni da parte del debitore, essendosi quest’ultimo obbligato a versare al debitore concordatario una determinata somma.
I giudici facendo poi forza sulla presenza di tale impegno, fanno un ulteriore passo in avanti, affermando che la scelta di rinunciare alla liquidazione dei beni rimasti in capo al debitore e strumentali all’esercizio dell’impresa, e di incassare una parte dei proventi derivanti dalla continuità aziendale, appare attenere ad aspetti di convenienza della proposta, la cui valutazione è pacifico che sia rimessa unicamente ai creditori.
Quanto poi all’effetto esdebitatorio della scissione, il collegio ricorda che il comma 3 dell’articolo 2506 quater del Codice civile, contiene una clausola di salvaguardia costituente diretta applicazione proprio dell’articolo 2740.
Tale norma prevede infatti che ciascuna società partecipante alla scissione rimanga responsabile solidale, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito, delle obbligazioni pregresse.
Pertanto la società concordataria, anche dopo il compimento dell’operazione di scissione, resta comunque responsabile in via sussidiaria dei debiti concorsuali trasferiti per effetto della scissione in capo alla società beneficiaria (scissionaria).
Il verdetto
I giudici hanno quindi omologato il concordato sottolineando che, continuando la società concordataria (parzialmente scissa) a rispondere per i debiti eventualmente non soddisfatti in esecuzione del piano dalla società beneficiaria (scissa), l’articolo 2740 non viene violato. Giuseppe Acciaro Alberto Bianco