SENTENZE: Scissioni, non serve l’azione revocatoria a tutela dei creditori (Il Sole 24 Ore)

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Tribunale Bologna. Ci sono già rimedi specifici
Scissioni, non serve l’azione revocatoria a tutela dei creditori

Un punto a favore della tesi che non ammette l’azione revocatoria verso un atto di scissione: è quello fatto segnare dalla sentenza del Tribunale di Bologna 861 del 1° aprile, secondo la quale dall’articolo 2504-quater del Codice civile (che impedisce la dichiarazione di invalidità della scissione), dall’articolo 2503 (che consente ai creditori di opporsi alla scissione) e dall’articolo 2506-quater (sulla responsabilità solidale tra società scissa e beneficiaria, nei limiti del patrimonio assegnato a quest’ultima, per le obbligazioni della scissa che essa non riesce a soddisfare) si traggono argomenti sufficienti per affermare che non c’è bisogno dell’azione revocatoria al fine di realizzare la tutela dei creditori della società scissa, al cospetto del quadro di stabilità che il legislatore ha inteso conferire alla situazione risultante dalla scissione.
In giurisprudenza, mancano sul punto pronunce di legittimità. Quanto alle decisioni di merito, parte della giurisprudenza (cui aderisce la prevalente dottrina) ritiene l’azione revocatoria incompatibile con la situazione che si determina per effetto di una scissione (in questo senso, si vedano Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001, Tribunale di Modena, 22 gennaio 2010 e Tribunale di Napoli, 18 febbraio 2013) mentre altra parte della giurisprudenza ritiene, invece, ammissibile l’azione revocatoria, facendo leva sulla mancanza di una norma che impedisca l’esperimento di tale azione e sul fatto che si tratta di un rimedio di carattere “generale”, ed evidenziando che la norma contenuta nell’articolo 2504-quater del Codice civile esclude solo la possibilità, una volta che l’atto di scissione sia iscritto al Registro delle imprese, di accertare la nullità della scissione, mentre essa non precluderebbe l’esperimento della azione revocatoria (si vedano Tribunale di Catania, 9 maggio 2012 e Tribunale di Palermo, 25 maggio 2012).
Secondo il Tribunale di Bologna, dato che la finalità dell’articolo 2504-quater del Codice civile è di «assicurare la stabilità degli effetti di una complessa operazione societaria, la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che tali effetti possano essere, in ogni caso, messi in discussione (sia con la dichiarazione di nullità sia con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le prescritte formalità pubblicitarie»: da questo momento pare ragionevole ritenere che, per tutelare tali interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventino «irregredibili» e che la tutela offerta ai creditori della società scissa si debba concretare nei rimedi specificamente previsti: e cioè il diritto al risarcimento del danno (articolo2504-quater, comma 2, del Codice civile) e la solidarietà tra la società beneficiaria e quella scissa (articolo 2506-quater, ultimo comma, del Codice civile).
Infatti, se l’effetto ultimo della azione revocatoria è volto a consentire il soddisfacimento coattivo del creditore sui beni del proprio originario debitore (come se essi non fossero usciti dal patrimonio di quest’ultimo soggetto per effetto dell’atto revocato) la disciplina legale della scissione già consente un simile risultato, dato che la solidarietà prevista dalla legge sterilizza sostanzialmente il potenziale danno che i creditori della società scissa potrebbero risentire per effetto della scissione.
Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

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