SENTENZE: Sentenze favorevoli ai contribuenti immediatamente esecutive (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Secondo la ctp di Venezia a nulla rileva il provvedimento del ministero dell’economia
Sentenze favorevoli ai contribuenti immediatamente esecutive

In ipotesi di giudizio favorevole al contribuente, qualora il giudice non ritenga necessaria la richiesta di garanzie (art. 69 del decreto legislativo 546/1992, comma 2), la sentenza è esecutiva con immediato rimborso dell’imposta versata, a nulla rilevando l’atteso provvedimento del ministero dell’economia e delle finanze
E’ il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, con la sentenza 316/13/16 del 20 giugno 2016.
Si tratta di una delle prime interpretazioni operate dai giudici di merito, con riguardo alla portata applicativa dell’art. 69, comma 2° del decreto legislativo 546/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 156/2015 (in vigore dal 1 giugno 2016). Come noto, prima dell’entrata in vigore del decreto da ultimo citato, in ipotesi di condanna del ministero dell’economia e delle finanze o dell’ente locale o del concessionario, il contribuente poteva agire in excutivis, soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza (art. 324 del codice di procedura civile) con il rilascio, da parte della segreteria, di una copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 474 del codice di procedura civile.
Si contrapponevano, disarmonicamente, le immediate attività di prelievo attuate dall’amministrazione finanziaria, già dopo la notifica dell’avviso di accertamento e nelle more del giudizio (art. 15, del decreto del presidente della Repubblica n. 602/1973 e art. 68, comma 1, del decreto legislativo 546/1992).
L’intento del legislatore di equilibrare le rispettive posizioni tuttavia poteva (e può) rimanere inibito da una lettura non organica del 2° comma dell’art. 69 predetto, che di fatto, impone l’intervento del ministero dell’economia e delle finanze ai fini di disciplinare i contenuti della garanzia per importi superiori ai dieci mila euro. Secondo una tale lettura, finchè non vi è l’emissione del decreto, le regole continuano a rimanere quelle precedenti alle modifiche operate dal decreto legislativo 156/2015, con buona pace della parità delle parti in giudizio (obbligo del passaggio in giudicato della sentenza).
Ed in questo solco si pone la recentissima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia che offre una interpretazione giuridicamente coerente del disposto di cui all’art. 69, comma 2°.
Ebbene, laddove i giudici non dovessero mettere in discussione la solvibilità del contribuente (data la solidità patrimoniale), e quindi non sia necessaria la presentazione di garanzie, il provvedimento del ministero dell’economia e delle finanze risulta del tutto irrilevante. Lo stesso per i rimborsi inferiori a dieci mila euro per i quali non è richiesta alcuna garanzia.
Con la conseguenza che, in tali casi, le sentenze sono immediatamente esecutive con obbligo al rimborso da parte del soggetto soccombente a prescindere dal passaggio in giudicato delle sentenza e dall’emissione del provvedimento del ministero. Valentino Guarini e Giovanni Cataldi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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