SENTENZE: Sequestro dei beni per garantire l’assegno all’ex (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Separazioni. Se l’obbligato ha difficoltà
Sequestro dei beni per garantire l’assegno all’ex

Sì al sequestro conservativo previsto dall’articolo 671 del Codice di procedura civile sui beni dell’ex coniuge obbligato a pagare un assegno di mantenimento all’altro coniuge. Lo ha affermato il Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) in un’ordinanza dello scorso 1° agosto.
Le parti in lite sono coniugi nei cui confronti il Tribunale ha pronunciato la separazione personale, onerando il marito di versare alla moglie 550 euro al mese. Nel giudizio di separazione, l’uomo aveva affermato di aver chiesto prestiti di denaro per far fronte ai debiti e di aver subìto una riduzione del proprio lavoro; aveva, inoltre, documentato di avere i conti correnti in rosso e aver incaricato un’agenzia immobiliare per vendere la casa coniugale. Ciò per la moglie prova l’esistenza del pericolo di perdere la garanzia del proprio credito e quindi giustificano il sequestro conservativo dei beni del marito.
Nell’accogliere la richiesta, il Tribunale osserva, innanzitutto, che il provvedimento previsto dall’articolo 671 è diverso dal sequestro atipico disciplinato dall’articolo 156 del Codice civile. Quest’ultimo presuppone l’inadempimento dell’onerato, mentre l’altro richiede solo il periculum in mora, cioè il rischio che un’obbligazione non sia eseguita. Per il Tribunale, non c’è dubbio che il sequestro considerato dall’articolo 671 sia «compatibile con il giudizio di separazione personale» e che quello atipico sia una «tutela aggiuntiva offerta nella materia dal legislatore». Altrimenti – prosegue il giudice – si arriverebbe «all’incongrua soluzione» di ritenere che la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha diminuito le tutele per il coniuge debole: prima di tale riforma non si dubitava che il sequestro conservativo si potesse chiedere anche nel giudizio di separazione personale.
Di conseguenza – conclude il Tribunale -, il coniuge interessato può ricorrere alla tutela ordinaria offerta dall’articolo 671 anche se il coniuge obbligato non sia ancora inadempiente.
Nel caso in esame, il marito, oltre a contestare l’esistenza dei presupposti per il pagamento dell’assegno, aveva riconosciuto di non poter adempiere, tanto da aver messo in vendita l’ex abitazione familiare. Egli è quindi in situazione di «sostanziale indigenza», sicché appare «tutt’altro che infondato» il timore della moglie «che possa essere dispersa ogni garanzia patrimoniale a presidio del regolare adempimento futuro dell’obbligo di mantenimento». C’è anche il fumus boni iuris, cioè la verosimile fondatezza della pretesa in contestazione: i giudici avevano già attribuito alla donna il diritto all’assegno di mantenimento. Nel merito, il Tribunale («procedendo in via del tutto approssimativa a una valutazione astratta del credito futuro») ipotizza che l’assegno andrà versato per i prossimi 10 anni, quindi ne quantifica il totale in 66mila euro. Antonino Porracciolo

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile