IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Roma. Per un amministratore sottoposto ad azione di responsabilità per «mala gestio»
Srl, la condanna non revoca l’ad
La sentenza che condanna l’amministratore di una Srl al risarcimento dei danni causati alla società non può contenere anche la revoca cautelare dello stesso amministratore. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa (presidente Mannino, relatore Romano), in una decisione dello scorso 24 agosto.
La causa è stata promossa dal socio di una Srl, che ha chiesto la condanna dell’amministratore della società al pagamento di 217mila euro come indennizzo per essersi reso responsabile di “mala gestio” e aver costituito un’altra società che svolgeva attività in concorrenza con la Srl. Con lo stesso atto di citazione, il socio ha inoltre chiesto che – in base all’articolo 2476, comma 3, del Codice civile – all’amministratore fosse revocato l’incarico. Il Tribunale, dopo aver esaminato le singole contestazioni mosse dall’attore (illegittimi rimborsi di finanziamenti, pagamenti senza l’indicazione dei beneficiari, scorretta tenuta della contabilità), ha condannato l’amministratore al risarcimento di 56mila euro; ha, invece, dichiarato inammissibile la domanda di revoca.
Sul punto, la sentenza ricorda che la riforma del diritto societario non ha più previsto la decadenza automatica dalla carica di amministratore dopo la delibera assembleare che decide di esercitare l’azione di responsabilità. Il Dlgs 6/2003 ha, piuttosto, riscritto l’articolo 2476, che al comma 3 dispone che ciascun socio, oltre a poter promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori, può anche chiedere, «in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi».
Il fatto che la revoca abbia come presupposto l’esistenza di gravi irregolarità dimostra che la stessa è stata prevista dal legislatore per evitare che sia portato a ulteriori conseguenze il danno dovuto al comportamento denunciato dal socio.
Peraltro, «l’espressione “gravi irregolarità” – prosegue il Tribunale – evoca significati a essa attribuiti lungo decenni di utilizzo della norma di cui all’articolo 2409 del Codice civile». Infatti, nell’applicazione di tale normativa, si è sempre sottolineato («qualunque fosse il comportamento concreto» censurato) che la denuncia delle gravi irregolarità compiute dagli amministratori punta a tutelare l’interesse dei soci di minoranza «al ripristino della corretta gestione della società». Sicché la revoca prevista dall’articolo 2409 costituisce un provvedimento «di tutela reale, non obbligatoria».
La misura cautelare stabilita nell’articolo 2476, dunque, non mira a prevenire il rischio che non abbia attuazione la condanna al risarcimento, ma ha piuttosto «il fine di scongiurare l’aggravarsi dei danni» (oltre «un’inevitabile portata sanzionatoria degli amministratori»). La stessa si può dunque disporre in presenza «dell’urgenza di provvedere con lo strumento dell’ordinanza» per impedire il «pericolo di reiterazione delle condotte inadempienti» e solo «nel corso di un giudizio di cognizione di responsabilità sociale».
La domanda di revoca dell’amministratore è dunque dichiarata inammissibile, essendo preclusa al giudice la possibilità di pronunciare la cautela come provvedimento che conclude il giudizio di merito diretto a far valere la responsabilità dell’amministratore. Antonino Porracciolo