IL SOLE 24 ORE
Processo. Se l’impugnazione è parziale il ricorso al giudice di secondo grado è inammissibile
Stop all’appello se per un vizio non si contestano tutti i capi
Lun.18 – Impugnazione e acquiescenza parziali rendono inammissibile l’appello. E questo anche quando la motivazione di un singolo vizio è articolata in più capi decisionali.
È l’applicazione data dalla Ctr Lombardia (sentenza 2206/42/2016, presidente De Ruggiero, relatore Ruta) dei due principi generali secondo cui l’impugnazione parziale può comportare l’acquiescenza espressa alla pronuncia, mentre l’acquiescenza parziale può determinare la rinuncia tacita all’impugnazione.
Il caso riguarda un’impresa creditrice di una società fallita che chiede di insinuarsi nel passivo, ma vede la propria domanda bocciata dal tribunale. L’impresa si oppone e, questa volta, il tribunale ammette il credito per oltre 105mila euro.
Dopodiché, l’amministrazione richiede alla curatela il registro nella misura del 3 per cento.
La curatela ricorre contro la tassazione sostenendo che:
il decreto di ammissione allo stato passivo emesso dal tribunale è un atto endoprocedimentale che ha ad oggetto un credito e stabilisce il diritto del creditore al concorso nella ripartizione della massa attiva;
il credito ammesso allo stato passivo riguarda operazioni già assoggettate a Iva e quindi la sua eventuale tassazione violerebbe il principio di alternatività Iva-registro.
Entrambe le lamentele vengono accolte dalla Ctp, secondo la quale il decreto di ammissione allo stato passivo ha natura endoprocedimentale e il credito ammesso allo stato passivo non può essere tassato due volte.
L’amministrazione appella contestando però solo la prima questione. La Ctr se ne accorge e dichiara inammissibile l’impugnazione per due motivi:
impugnazione parziale della sentenza e acquiescenza espressa all’impugnazione. Per il secondo comma dell’articolo 329 del Codice di procedura civile (applicabile anche al processo tributario) l’impugnazione parziale comporta acquiescenza espressa al capo della sentenza non impugnato. Questo comportamento attivo genera il primo profilo di inammissibilità.
acquiescenza parziale alla sentenza e rinuncia tacita all’impugnazione. Per il primo comma dell’articolo 329 del Codice di procedura civile l’acquiescenza parziale comporta una rinuncia tacita all’impugnazione del capo della sentenza sfavorevole. Questo comportamento passivo genera il secondo profilo di inammissibilità.
Se nel ricorso introduttivo è stato dedotto il vizio e la sentenza lo ha accolto con più capi decisionali autonomi, l’appellante deve impugnarli tutti con riferimento a ogni singolo vizio. Altrimenti, si ha l’acquiescenza al capo non impugnato e la rinuncia all’impugnazione dell’intero vizio.
Di conseguenza, per più vizi dedotti e con più capi di accoglimento per ciascun vizio, la mancata impugnazione del capo comporta l’inammissibilità parziale dell’appello per quello specifico vizio, che, se ha effetto assorbente sugli altri vizi (ad esempio, difetto di motivazione) genera a cascata l’inammissibilità totale dell’appello. Ferruccio Bogetti Gianni Rota