IL SOLE 24 ORE
Mantenimento dei figli. Il Tribunale di Roma elenca le voci rilevanti nei conti dei genitori
Sull’assegno pesano anche i costi per debiti
La determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, anche maggiorenni, non può prescindere dalla disamina delle condizioni economiche delle parti. Il risultato dovrà poi essere calibrato coi parametri di legge, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita durante il matrimonio e i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Il Tribunale di Roma, con la sentenza dell’8 aprile (Prima sezione, giudice relatore Galterio) ha affermato con chiarezza che «il principio di proporzionalità rispetto al reddito percepito» da ciascun genitore va perseguito anche nel giudizio di divorzio e l’analisi del giudice va considerata autonoma rispetto a quella del giudizio di separazione, trattandosi di due processi assolutamente indipendenti.
Il Tribunale ha operato una lettura analitica di redditi e proprietà di ognuno dei genitoriali, entrambi dipendenti bancari. Il padre percepisce uno stipendio che è la sua unica fonte di reddito, attualmente pari a circa 3.000 euro mensili ed è proprietario della casa dove abita assieme alla propria compagna, per la quale ha acceso un mutuo di 92.000 euro con rata mensile di 663 euro; c’è poi un finanziamento da 451 euro mensili, rinegoziato nel 2012, durante il matrimonio. Anche la madre ha lo stipendio come unico reddito (2.600 euro mensili), convive col compagno in un appartamento – scelto vicino alla casa coniugale alla luce dell’affidamento del figli a settimane alternate – il cui canone d’affitto è di 1.650 euro mensili ed è gravata da un prestito in forma di cessione del quinto con rata di 442 euro al mese.
Questa ricostruzione include le spese “rilevanti” e non comprimibili. Su queste il giudice ragiona, osservando che, «malgrado l’equivalenza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore», c’è una «superiorità delle condizioni economiche del padre», dovuta non solo ai maggiori redditi ma anche alle minori uscite. Nelle spese, la sentenza presume la suddivisione del canone di affitto della madre con il compagno e di quello di mutuo del padre con la sua compagna. E il fatto che egli abbia la casa di proprietà è utilità suscettibile di valutazione economica, di cui, invece la ex moglie è priva. Tutto ciò porta il giudice a stabilire a carico del padre un «assegno perequativo di 500 euro mensili”.
Un importo destinato al mantenimento ordinario. La madre aveva invece chiesto un importo comprensivo anche delle spese straordinarie, per gli aspri conflitti avuti in tema. Ma un forfait priverebbe il padre «della possibilità di assumere scelte significative nell’educazione, nella cura e nell’istruzione dei figli, le quali continuano a far parte della responsabilità genitoriale anche oltre il raggiungimento della maggiore età, incidendo necessariamente nel percorso di vita che viene – attraverso gli impegni economici dei genitori – consentito di percorrere alla prole fino all’autonomia». Giorgio Vaccaro