IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Roma. Dopo l’udienza di precisazione
Tempi tassativi alle richieste anche nella separazione
Anche nel processo di separazione ogni richiesta successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni va rigettata perché insanabilmente tardiva. Questo è l’importante principio, affermato con forza nel decreto emesso dal Tribunale di Roma (Prima sezione, giudice Galterio) lo scorso 13 maggio: una volta che il processo sia giunto nella sua fase terminale e i legali delle parti abbiano precisato, su autorizzazione del giudice, le loro conclusioni – ex articolo 189 del Codice di procedura civile- il giudice istruttore si spoglia della causa, della quale è integralmente investito il Collegio, ai sensi del secondo comma – dello stesso articolo.
Gli eventi che si assumono sopravvenuti non possono avere alcun riconoscimento in questa fase processuale, «atteso il fatto che da tale momento il giudizio, argomentando anche ai sensi dell’articolo 300 ultimo comma del Codice di procedura civile, non può più considerarsi pendente né quindi soggetto ad eventi sopravvenuti».
Questa precisazione, nel contesto di un giudizio di famiglia assume ancora maggior rilievo, proprio considerando che il nostro ordinamento riconosce una peculiare attenzione, nel processo della separazione e del divorzio, al principio di diritto noto come rebus sic stantibus.
In forza di questo principio, il tema del passaggio in giudicato dei provvedimenti di giustizia, che rende immodificabili i fatti della vita giudicati – generalmente vigente in tutte le altre aree dell’attività giurisdizionale – trova il suo doveroso contenimento nella necessaria, costante, “adattabilità” alle mutate condizioni della vita delle parti, delle pronunce che riguardino il regolamento dei diritti dei minori o la misura economica degli assegni alle parti deboli della famiglia.
Tale deroga, di fondamentale importanza nell’equilibrio dei delicati diritti attivabili con la separazione o il divorzio, non può, comunque, arrivare ad intaccare i princìpi, determinati dalla legge, per garantire il «criterio della parità del contraddittorio» che, come regola processuale valida per impedire abusi, deve essere assolutamente garantita da qualsivoglia “fantasiosa” interpretazione o forzatura difensiva.
La pronuncia del Tribunale di Roma sottolinea come il diritto delle parti ad ottenere un provvedimento di giustizia che abbia ad essere, comunque, il più vicino possibile alla realtà della vita dei coniugi ed alla realtà della vita dei loro figli, nondimeno non possa esercitarsi, al di fuori di quelli che sono i termini, dettati dalla norma, che regola il corretto esercizio della liturgia del processo civile.
In altre parole la modificabilità, la revisione, l’adattabilità del provvedimento che riconosce al marito od alla moglie oneri e diritti, trova nel provvedimento con il quale il giudice istruttore chiude la fase di istruttoria, il proprio limite ed il punto di caduta.
Successivamente al rinvio del processo alla sua fase decisoria, pertanto, ogni successivo evento che, in astratto, si immagini poter aver modificato la realtà della vita delle parti processuali, potrà esser fatto valere con i rimedi previsti dal Codice quali, ad esempio, la successiva modifica delle condizioni, ma non potrà più essere oggetto di una valutazione interna al processo in corso. Che, dopo il rinvio della causa al collegio, cessa quindi di essere un sistema modificabile per diventare solo materiale d’esame per la sentenza finale del Tribunale. Giorgio Vaccaro