ITALIA OGGI SETTE
Separazioni
Un assegno dal coniuge che ha casa
lun.20 – Nell’ipotesi di separazione personale dei coniugi, ove non vi siano né figli minori, né maggiorenni non economicamente autosufficienti, il coniuge titolare di maggior reddito che occupi senza titolo l’ex casa familiare, acquistata in comproprietà, è tenuto al pagamento di un assegno di mantenimento in misura variabile: lo ha chiarito il giudice del Tribunale di Como in una sentenza del 27 aprile scorso. Il collegio giudicante ha spiegato che lo squilibrio economico creatosi a seguito dell’uso «in via esclusiva» della casa coniugale da parte del solo coniuge economicamente «più favorito» rivestiva, ai fini dell’indagine sull’assetto patrimoniale familiare, indubbio rilievo: il fatto che l’uomo, artigiano carpentiere, pur non avendo diritto all’assegnazione dell’alloggio, aveva occupato materialmente l’immobile, aveva infatti determinato «una situazione di “vantaggio” di fatto» che non poteva non essere valutata dal giudice. Più precisamente l’art. 156, 2° comma, c.c. disciplinando gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, prevede che l’entità della somministrazione da erogare al coniuge «separando economicamente sfavorito» deve essere liquidata dal giudice avuto riguardo non soltanto ai redditi dell’obbligato, ma altresì alle «circostanze» tra le quali ben poteva figurare quella dell’occupazione. Ove anche si volesse prescindere da una simile circostanza ai fini della liquidazione dell’assegno, ha continuato il collegio, non bisognava trascurare l’ulteriore rischio che la situazione di vantaggio dell’uno in danno dell’altro coniuge, rispetto alla fruizione del bene, si sarebbe potuta protrarre a tempo indefinito, dal momento che l’uno poteva non avere più interesse ad addivenire alla sua divisione (per es.: mediante vendita a terzi, acquisto della quota o divisione giudiziale), e l’altro non avere proprio la possibilità economica per farlo.
Per questi motivi il tribunale del Comune lombardo ha posto a carico dell’uomo il pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, in misura variabile e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e lo ha condannato anche alla refusione delle spese di lite. Adelaide Caravaglios