IL SOLE 24 ORE
Assemblea. Alcuni soci possono sottoscrivere nuove quote più che proporzionali rispetto a quella che già hanno
Aumento di capitale con opzione «rinforzata»
È legittimo introdurre nello statuto di una Srl una clausola per la quale, con generico riferimento a qualsiasi decisione di aumento del capitale sociale che l’assemblea dei soci adotti in futuro, a taluno dei soci sia attribuito un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla caratura della quota di partecipazione al capitale sociale di cui sia titolare il socio cui spetta questo diritto di opzione “rinforzato”. È questo il dettato della nuova massima n. 154 elaborata dal Consiglio notarile di Milano.
La questione sulla quale interviene questa recente pronuncia dei notai milanesi ha come presupposto il rilievo che l’articolo 2481-bis, comma 1, del Codice civile, consente espressamente allo statuto di Srl di prevedere che, in caso di aumento del capitale sociale, la maggioranza dei soci abbia la facoltà, di volta in volta, di decidere di escludere o limitare il diritto di opzione dei soci (offrendo ai soci esclusi o limitati il “contrappeso” del diritto di recesso dalla società). Ci si chiede pertanto se la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di alcuno dei soci a favore di altri soci sia generalizzabile “a priori”, mediante una clausola statutaria che, a prescindere dall’adozione di una delibera di aumento del capitale sociale (ma con riferimento a qualsiasi operazione di aumento di capitale sia posta in essere nel futuro), consenta di offrirlo più che proporzionalmente a taluno dei soci, a discapito dei soci che subiscano l’esclusione del loro diritto di opzione o la sua limitazione.
Secondo la massima n. 154, dunque, la clausola in questione sarebbe legittima (in quanto non paiono esservi ragioni per non permettere di generalizzare una situazione la cui legittimità nel caso particolare è affermata dalla legge stessa), di modo che qualsiasi successiva decisione di aumento del capitale sociale che fosse adottata, dovrebbe rispettarla (a pena di invalidità della delibera che fosse assunta senza tenerne conto), ma con due fondamentali precisazioni:
così come la limitazione o l’esclusione del diritto di opzione che siano decise in sede di aumento del capitale sociale conferiscono ai soci limitati o esclusi il diritto di recesso, altrettanto accade (avendosi il diritto di recesso per i soci esclusi o limitati nell’opzione) a seguito della clausola in questione, nel caso in cui la società, il cui statuto contenga questa clausola, decida di aumentare il suo capitale sociale;
l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione contenute in una clausola statutaria generalizzata in vista di qualsiasi futuro aumento del capitale sociale devono essere inquadrate come “diritto particolare” di taluni soci (ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del Codice civile), a “detrimento” dei soci che subiscono la limitazione o l’esclusione del loro diritto di opzione e, pertanto, si tratta di una clausola che può essere introdotta in statuto (oltre che in sede di atto costitutivo) solo per effetto del consenso unanime dei soci (e sempre l’unanimità occorre per successivamente eliminarla o modificarla).