IL SOLE 24 ORE
Dal Mise. Il caso di operazioni societarie
Cessione d’impresa, agevolazioni al test della «rivalutazione»
Confermato il mantenimento in capo al soggetto subentrante per effetto di operazioni societarie, degli incentivi concessi per l’attività di ricercae sviluppo ad un soggetto diverso, purché sussistano anche in capo a questi le medesime condizioni di ammissibilità fissate dalla norma e riscontrate per il soggetto originario. Lo ha stabilito il ministero dello Sviluppo economico con una nota specifica dello scorso 13 settembre in relazione al «Fondo per la crescita Sostenibile – Indicazioni in merito alle condizioni di ammissibilità ed alle attività istruttorie conseguenti a variazioni soggettive per operazioni societarie o cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attività di ricerca e sviluppo agevolata».
La questione è di particolare rilievo; capita molto spesso, infatti, che successivamente al decreto di concessione delle agevolazioni per la ricerca agevolata, vicende societarie diano corso a compagini mutate rispetto all’ipotesi iniziale o, in alternativa, che le imprese concessionarie siano cedute o inglobate in imprese diverse.
A proposito dei progetti finanziati a valere sugli strumenti Horizon 2020 e Grandi Progetti (FCS e PON), il Mise ha ritenuto di dover, quindi, fornire apposite indicazioni.
Preliminarmente, il ministero ha chiarito che la fattispecie riguarda la modifica soggettiva del titolare della concessione, ma non certamente dei contenuti del progetto agevolato. Anche in tale situazione, comunque, il Mise sottolinea che si rende necessario procedere ad una nuova valutazione del soggetto subentrante, segnatamente ai punteggi e le soglie minime di valutazione, come quelli concernenti la capacità di rimborso del finanziamento agevolato. Ebbene, precisa il documento ministeriale, qualora la rideterminazione del valore dei punteggi comporti una riduzione degli stessi, il contributo concesso andrà rideterminato di conseguenza, fermo restando, invece, in caso di aumento, che il relativo ammontare non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione provvisoria.
Confermato anche che qualora il soggetto subentrato disponga di bilanci consolidati, saranno questi ultimi ad essere presi in considerazione ai fini della valutazione. In questo caso, il nuovo decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa controllante a titolo di assunzione, in solido con il soggetto subentrante, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima (si veda l’articolo a fianco).
La nota, infine, puntualizza che in caso di cessione di ramo d’azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme di risorse umane, di beni strumentali e di eventuali rapporti di consulenza in essere, già organicamente finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, autonomamente idoneo a consentire la continuazione del progetto stesso. Al.Sa.