IL SOLE 24 ORE
Responsabilità limitata. Massime del Consiglio notarile di Firenze – Uscita anche senza le cause previste
Srl, sì al recesso se c’è accordo
È legittimo il recesso di un socio da una Srl, anche se non ricorra una causa legale o convenzionale di recesso, a condizione che tutti gli altri soci lo consentano; la liquidazione del socio uscente può essere in tal caso effettuata mediante l’utilizzo di riserve disponibili o riducendo il capitale sociale (a meno che i creditori non si oppongano a questa riduzione del capitale). È quanto prevede la massima n. 53 del Consiglio notarile di Firenze, di recente emanazione.
L’elaborazione di questa massima è stata sollecitata dalla constatazione che, di frequente, nella prassi professionale, si riscontra l’esigenza:
di permettere al socio di società a responsabilità limitata di “recedere” dalla società con il consenso di tutti gli altri soci (perciò in questi casi si parla di «recesso consensuale»), seppur in assenza di uno dei presupposti legali o statutari che legittimano l’esercizio del diritto di recesso;
di consentire la liquidazione del socio uscente con risorse attinte dal patrimonio sociale, a fronte dell’impossibilità di reperire acquirenti della partecipazione del socio recedente, sia fra gli altri soci sia fra terzi estranei alla compagine sociale.
Alla richiesta di soddisfazione di queste esigenze viene dunque data risposta positiva, sulla base della considerazione che se la via primaria per la fuoriuscita di un socio da una società è senz’altro quella della cessione della sua partecipazione, questa non è una soluzione imprescindibile: lo indica chiaramente, ad esempio, la norma (l’articolo 2469 del Codice civile) per la quale dà diritto a recesso ex lege la clausola statutaria che vieti la cessione della partecipazione oppure che la subordini al mero gradimento degli altri soci.
Da questa norma si deduce infatti che i soci possono scegliere (inserendo questa clausola nello statuto della società) di liquidare con risorse della società il socio che voglia disinvestire la sua partecipazione: allora, così come vi è questa possibilità, si deve considerare legittima la decisione unanime dei soci che consentano a taluno di essi di fuoriuscire dalla società e di essere liquidato con l’utilizzo del patrimonio della società.
Alla conclusione della legittimità del recesso “convenzionale” conduce anche l’osservazione che, secondo una diffusa opinione, sono ammissibili non solo la previsione statutaria del cosiddetto recesso ad nutum (vale a dire l’attribuzione ai soci della facoltà di recedere dalla società in qualsiasi momento, a loro libera discrezione, senza che occorra il consenso degli altri soci) ma anche l’assunzione di una deliberazione di riduzione «reale non proporzionale» del capitale sociale, vale a dire la distribuzione del capitale sociale ai soci in misura non corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuno di essi. In sostanza, avvantaggiando, nella liquidazione parziale della partecipazione dei soci, quello di essi che ottenga più di quanto gli spetterebbe se nella liquidazione si seguisse un criterio meramente proporzionale, basato sull’entità della quota di ciascun socio nel capitale sociale.
Ammessa, dunque, la legittimità della deliberazione che consente il recesso “convenzionale”, si deve passare al profilo della liquidazione del socio uscente. Al riguardo, devono applicarsi sia le norme dettate dal Codice civile in tema di recesso “legale” che identificano le parti del patrimonio netto a tal fine utilizzabili (vale a dire: dapprima le riserve disponibili e poi lo stesso capitale sociale), sia la norma che, in caso di riduzione del capitale sociale provocata dal recesso, consente ai creditori di opporsi (articolo 2482 del Codice civile). Con la precisazione che, qualora i creditori facciano opposizione, e non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio uscente, la società non viene posta in liquidazione, come prevede l’articolo 2473 del Codice civile in caso di recesso “legale”: più semplicemente, non si potrà procedere alla liquidazione del socio che intendeva recedere dalla società, il quale, in tal caso, dovrà rimanere nella compagine sociale.
Angelo Busani