SOCIETA’: Trasformazione in società semplici con effetto dall’iscrizione in Cdc (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Attesa per oggi la seconda circolare dell’agenzia delle entrate sui beni ai soci
Trasformazione in società semplici con effetto dall’iscrizione in Cdc

La trasformazione agevolata in società semplice deve essere iscritta nel registro imprese entro il prossimo 30 settembre 2016. È questo uno degli aspetti più stringenti che gli operatori alle prese con le trasformazioni agevolate si trovano a dover affrontare in questi giorni, soprattutto in attesa dell’annunciata proroga che tuttavia ad oggi non risulta ancora ufficializzata (per oggi è invece prevista la seconda circolare dell’Agenzia delle entrate in materia). Le norme civilistiche riguardanti le trasformazioni societarie sono contenute negli articoli 2498 e seguenti del codice civile, e per quanto riguarda in particolare la trasformazione omogenea (ossia tra società) il principio generale che governa l’operazione è quello secondo cui la trasformazione determina una modifica dello statuto sociale e non l’estinzione di un soggetto e la nascita di un altro. Per quanto riguarda la pubblicità e l’efficacia della trasformazione, l’articolo 2500, comma 2, del codice civile (comune a tutte le trasformazioni omogenee) stabilisce che «l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione». Il successivo comma 3 dispone che «la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente».
Per quanto riguarda la trasformazione di una società commerciale (di capitali o di persone) in società semplice è in ogni caso previsto che ciò avvenga con la presenza di un notaio (assemblea straordinaria per le società di capitali e modifica statutaria per le società di persone) e che l’«atto» sia successivamente iscritto a cura del notaio entro 30 giorni presso il registro delle imprese competente in base alla sede legale della società. Nella prassi è abbastanza noto il problema della tempistica con cui le cancellerie provvedono all’iscrizione degli atti presso il registro imprese, ragion per cui possono passare anche diversi giorni (se non mesi in alcuni casi) tra la data dell’atto e quella della sua iscrizione. Il comma 115 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, nel disciplinare gli aspetti fiscali dell’operazione, dispone che le medesime disposizioni previste per le assegnazioni e cessioni agevolate «si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici». Tuttavia, mentre nelle assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci non si richiedono adempimenti pubblicitari presso il registro imprese (salvo per le assegnazioni poste in essere dalla società di capitali con riduzione del capitale sociale), ed è quindi certamente agevolato l’atto di assegnazione o cessione posto in essere il giorno 30 settembre 2016, nelle trasformazioni agevolate è necessario giocare di anticipo per evitare che la delibera avvenuta entro il prossimo 30 settembre sia iscritta successivamente alla predetta data che, in assenza di proroga, è il termine ultimo per fruire delle agevolazioni. È pur vero che il notaio può richiedere l’iscrizione urgente dell’atto di trasformazione, ma il risultato sarà poi variabile in funzione del singolo registro imprese, e comunque senza poter ottenere alcuna garanzia in merito. Sul punto, in attesa dell’annunciata proroga del termine, in assenza della quale è probabile che molte operazioni non saranno eseguite, l’Agenzia delle entrate nella circolare che dovrebbe uscire nei prossimi giorni potrebbe precisare che la data rilevante per ottenere le agevolazioni previste dalla legge di stabilità non sia quella di iscrizione al registro imprese dell’atto, bensì la delibera o l’atto di trasformazione, così da eliminare possibili discriminazioni tra assegnazioni e cessioni da un lato e trasformazioni dall’altro. Tale chiave di lettura, tra l’altro, sarebbe coerente con il contenuto del descritto comma 115 con cui il legislatore rende applicabili le medesime disposizioni in materia di assegnazione e cessione anche alle trasformazioni in società semplice.  Sandro Cerato

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