SPESE LEGALI: Le spese legali dribblano il registro (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Nota del mingiustizia sulle cause inferiori a 1.033 euro
Le spese legali dribblano il registro
Sono esenti da imposta di registro le spese legali per cause inferiori a 1.033 euro. Non solo avanti il giudice di pace ma anche per gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio. Lo afferma il ministero della giustizia in una nota inviata dal dipartimento per gli affari di giustizia a tribunali, corti d’appello e Cassazione sul «regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1033,00 trattate in grado di appello dinanzi al tribunale». Il chiarimento di via Arenula, datato 17 marzo 2016 e pubblicato il 20 aprile scorso dall’ordine degli avvocati di Roma, si è reso necessario per via dei numerosi quesiti volti a verificare se, a seguito dell’adozione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, sia o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario, aventi valore inferiore a 1.033 euro, l’esenzione del pagamento dell’imposta di registro prevista dall’art. 46 della legge n. 374/1991. Esenzione che la Cassazione ha esteso anche ad ogni altro provvedimento, in tutti i gradi di giudizio, con la sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014. Laddove, in particolare, si afferma che l’art. 46 della legge 374/91 «si riferisce alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, ciò che abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio». Ciò in quanto, continua la sentenza, «la previsione normativa appare coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla competenza» del giudice di pace «sotto l’egida dell’unica condizione che si tratti di cause il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00». Secondo il ministero è dunque in piena coerenza con tale assunto che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 97/E/2014 ha affermato che «il regime esentativo per valore previsto dall’art. 46 della legge 374 del 1991 debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace» ma anche agli atti e provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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