ITALIA OGGI
Nelle faq di fine giugno del Mise la conferma esplicita di uno stop implicito definito a marzo
Sabatini chiusa ai professionisti
L’incentivo all’acquisto di beni strumentali è solo per le pmi
I professionisti non hanno accesso ai finanziamenti legati alla Sabatini ter. Le agevolazioni per l’acquisto dei beni strumentali d’impresa sono concedibili alle sole pmi che hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro imprese. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione alla Sabatini le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno sede operativa in Italia. Questo è quanto si legge nella circolare dello Sviluppo economico (punto 4) del 23 marzo 2016, n. 26.673 e nelle faq (punto 3.1 soggetti ammissibili) aggiornate al 24 giugno scorso relative alle agevolazioni concedibili alle imprese per l’acquisto di beni strumentali.
Requisiti delle pmi per accesso incentivi. Possono beneficiare delle agevolazioni le pmi che alla data di presentazione della domanda sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea e non si trovano in condizioni tali da risultare «imprese in difficoltà» (così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento (Ue) n. 702/2014). Le imprese estere proponenti, che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia, devono pena la revoca delle agevolazioni concesse provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento e attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche Ateco 2007).
Pluralità di presentazione domande da parte dell’impresa. Un’impresa può presentare più domande di agevolazione alle diverse banche o agli intermediari finanziari per l’accesso ai fondi legati alla Sabatini ter purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i due milioni di euro. Un’impresa con più sedi operative è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione. E ad ogni domanda della Sabatini ter deve corrispondere un’unica sede operativa dell’impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l’investimento e ubicati i beni agevolati. All’atto della presentazione della domanda l’impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa. Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della circolare in commento, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Cinzia De Stefanis