UE: Arresto Ue con difesa rafforzata (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Consiglio dei ministri/1. Approvato in via preliminare lo schema di decreto che recepisce la direttiva del 2013
Arresto Ue con difesa rafforzata
Informazioni più complete all’interessato sulla nomina dei difensori

Milano. Diritto di difesa rafforzato nel mandato d’arresto europeo. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/48/Ue sul «diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari».
La direttiva è stata adottata con l’obiettivo di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. Va segnalata, la disposizione secondo cui la direttiva si applica anche a chi acquista la qualità di indagato o imputato in sede di interrogatorio o, meglio, mentre rende sommarie informazioni come persona informata sui fatti. Particolare attenzione è, in effetti, posta proprio sul momento in cui sorge il diritto all’assistenza del difensore, visto che il valore rilevante da presidiare e quello di tutelare l’indagato/imputato dal pericolo della autoincriminazione inconsapevole e involontaria.
Per quanto riguarda la definizione dell’ambito applicativo, questo comprende anche i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, cui la direttiva dedica un articolo a sé, per tener conto delle particolarità che si riflettono sul diritto alla difesa tecnica; mentre con riguardo ai «reati minori», quelli per cui una sanzione, esclusa la privazione della libertà personale, può essere irrogata da un’autorità diversa dalla giurisdizione penale, la direttiva si applica solamente alla fase di impugnazione avanti a quest’ultima.
Nel dettaglio, il decreto è costituito da 5 articoli. Vengono estese, attraverso la modifica dell’articolo 364, comma 1 del Codice di procedura penale, anche alla individuazione di persona disciplinata dall’articolo 361 dello stesso codice, svolta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari nei confronti di persona già indagata, le garanzie difensive già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
Quanto al mandato d’arresto europeo, viene previsto tra le disposizioni di attuazione del Codice di procedura che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, senza ritardo, dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina di un difensore. Informazioni che potrebbero comprendere l’elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello Stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d’arresto europeo. Gli Stati membri potrebbero chiedere che questo elenco sia stilato dall’ordine degli avvocati competente.
Va di conseguenza assicurato al soggetto nei cui confronti viene eseguito il mandato di arresto europeo l’avviso della facoltà di nominare un difensore anche nello Stato membro di emissione, il cui ruolo consiste nell’assistere il difensore nominato nello Stato membro di esecuzione, fornendogli informazioni e consulenza per l’effettivo esercizio dei diritti della persona ricercata. Giovanni Negri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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