ITALIA OGGI
Esaminato il dlgs sulle garanzie nel procedimento penale, CHe Strasburgo ha già modificato
Foto segnaletiche con l’avvocato
Garanzie di difesa piena (presenza obbligatoria del difensore) anche per l’individuazione di persone e diritto di nomina di un avvocato di altro stato europeo in caso di mandato d’arresto Ue. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/48/UE sulle garanzie nel procedimento penale, esaminato in via preliminare dal consiglio dei ministri del 30 giugno 2016. L’incremento delle garanzie difensive comprende anche l’obbligo di dare specifici avvisi all’arrestato circa la prerogativa di nomina un difensore dello stato europeo di emissione del mandato di arresto.
Individuazione con garanzie. Lo schema di decreto in commento estende all’individuazione di persona le garanzie già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto. Questo significa che deve essere presente un difensore, che deve essere previamente avvisato. L’individuazione è un atto investigativo atipico, che può consistere, per esempio, nel sottoporre una serie di fotografie alla persona informata sui fatti. L’individuazione si differenzia dalla ricognizione di persone è atto tipico specificamente disciplinato dal codice di procedura penale (articoli 213 e 214) e vale come prova consistente nel riconoscere una persona o una cosa. Lo schema di decreto legislativo in commento non si propone di integrare le disposizioni sulla ricognizione, in quanto tale atto avviene davanti al giudice, con la presenza necessaria del difensore che deve essere previamente avvisato.
Nomina difensore europeo. L’autorità giudiziaria dello stato europeo di emissione del mandato d’arresto europeo, senza indebito ritardo, dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello stato di emissione, deve fornire informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina di un difensore. Per esempio deve fornire l’elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d’arresto europeo.
Avvisi all’arrestato. Lo schema di decreto legislativo garantisce al soggetto colpito da mandato di arresto europeo il diritto di ricevere l’avviso della facoltà di nominare un difensore anche nello stato membro di emissione. Il difensore europeo avrà il compito di assistere il difensore nominato nello stato membro di esecuzione, fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti della persona ricercata.
L’autorità dello stato europeo di emissione, ricevuta notizia della volontà dell’arrestato di nominare un difensore anche nel procedimento nell’ambito del quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, dovrà adoperarsi a fornire ogni utile informazione al fine di rendere effettiva la facoltà esercitata. L’omissione della informazione sul diritto di nominare un difensore europeo comporta una violazione dei diritti della difesa, integrando una nullità di ordine generale, sotto il profilo della mancata assistenza e rappresentanza dell’imputato. Antonio Ciccia Messina