UE: Indennizzi per violenze (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La Camera vara la legge europea 2015/16. Il titolo esecutivo per tutta l’Ue
Indennizzi per violenze
Alle vittime non risarcite provvederà lo stato

Vittime di violenza indennizzate dallo stato (se non hanno avuto già un risarcimento). È questa una novità della legge europea 2015-2016, approvata ieri in via definitiva dalla camera. Le nuove norme in materia di giustizia riguardano anche il titolo esecutivo europeo e il permesso di soggiorno per i minori. Vediamo i punti principali del provvedimento.
Titolo esecutivo europeo. La legge europea precisa che l’atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell’Unione europea. L’articolo 8 precisa che l’autorità che ha formato l’atto pubblico (posto a base della esecuzione) è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l’esecuzione forzata dell’atto stesso negli stati membri dell’Unione europea.
Patrocinio gratuito. L’articolo 9 della legge europea estende la disciplina sull’accesso al patrocinio a spese dello stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito Ue, ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari. Si riconosce anche il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
Soggiorno di minori. La legge europea (articolo 10) dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età.
Vittime di reati. La legge europea scrive la disciplina delle norme a favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Gli stati devono pagare un indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. La disciplina prevede le condizioni per l’accesso all’indennizzo e la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. L’indennizzo è previsto per i reati dolosi con violenza alla persona, salvo percosse e lesioni non aggravate. L’indennizzo copre le spese mediche e assistenziali. Per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, l’indennizzo è elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. La vittima deve avere tentato di farsi risarcire dall’autore del reato e non deve avere percepito somme per la medesima ragione. Viene esteso alle vittime dei reati intenzionali violenti l’utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura (che cambia nome). In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuo, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. Si interviene anche sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Nel dettaglio si riformulano le condizioni ostative all’accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.
Diritto di famiglia. Le banche dati pubbliche, tra cui l’anagrafe tributaria, sono a disposizione dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione coattiva dei crediti alimentari. La legge europea autorizza il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della giustizia ad accedere alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, per la successiva trasmissione all’ufficiale giudiziario. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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