UE: Misure cautelari penali, ogni stato aiuterà l’altro (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Misure cautelari penali, ogni stato aiuterà l’altro

Sab. 12 – Collaborazione infraUe per l’applicazione delle misure cautelari penali. Per il controllo sugli imputati in attesa di giudizio, le autorità giudiziarie possono contare sull’operato delle omologhe di altro stato componente dell’unione. È questo l’effetto che produrrà dal 26 marzo prossimo il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36 recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/Gai del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare» pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 59.
Il provvedimento (si veda ItaliaOggi del 12 febbraio scorso) introduce disposizioni comuni nel caso in cui una persona residente in uno stato sia sottoposta a procedimento penale in un altro stato europeo e sia necessario sorvegliarla in attesa del processo: lo stato in cui la persona è sottoposta ad una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo stato in cui la stessa ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza. L’obiettivo è assicurare l’imputato alla giustizia, ma anche, spiega il comunicato stampa del governo, di promuovere il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti nello stato in cui ha luogo il procedimento, così da rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza e di migliorare la protezione delle vittime e della collettività. In mancanza del diritto uniforme ci sarebbero solo due alternative, tutte e due rischiose o per l’imputato o per la giustizia: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo.
La decisione quadro e il decreto legislativo in commento eliminano la disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello stato del processo: la persona non residente nello stato del processo è esposta al rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, mentre un residente non lo sarebbe. Con il decreto legislativo in commento una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello stato del processo, non riceve un trattamento peggiore di quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ma residente. Le misure cautelari che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento in esame sono sette: obbligo di comunicare la residenza, divieto di frequentare determinati luoghi, obbligo di rimanere in un dato luogo, eventualmente in determinate ore, restrizioni all’espatrio, obbligo di presentarsi in determinate ore all’autorità, obbligo di evitare contatti con persone coinvolte nel reato per cui si procede, divieto temporaneo di svolgere attività professionali determinate.

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