ITALIA OGGI SETTE
I consigli dei notai di Milano per le coppie che vogliono rivolgersi a un professionista
Il preventivo è il primo step
Lun.16 – Parte da 400-500 euro la tariffa del notaio o dell’avvocato che stipula un contratto di convivenza. Parcella che, però, è estremamente variabile e può superare il migliaio di euro a seconda della complessità dell’accordo e del valore dei beni oggetto del contratto. Per cui, un contratto di base dove i coniugi regolamentano, per esempio, esclusivamente la comunione dei beni costerà, dal notaio o dall’avvocato, poche centinaia di euro. Se entrano in gioco altre clausole o variabili che necessitano ulteriori sedute preliminari prima della stipula dell’accordo, la tariffa sale proporzionalmente.
Per questo, diventa decisiva la richiesta del preventivo per la coppia convivente che si rivolge al professionista per stipulare un contratto che regolamenti gli aspetti di natura patrimoniale della convivenza non previsti dalla normativa appena entrata in vigore.
Dal canto loro, avvocati e notai sono già scesi in campo per assistere le coppie nella stipula dei contratti.
In particolare, il notaio diventa necessario nel momento in cui entrano in gioco diritti legati all’immobile o alla nomina dell’amministratore di sostegno in caso di incapacità di uno dei due conviventi.
I notai di Milano hanno predisposto delle linee guida sulle convivenze di fatto rivolte ai cittadini, mentre per i professionisti iscritti all’ordine sarà aggiornata la formazione sui contratti di convivenza, che già prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, venivano regolarmente stipulati dai notai. «Questa legge», spiegano Arrigo Roveda, presidente del Consiglio notarile di Milano, e il notaio Alessandra Mascellaro, «offre qualcosa in più rispetto a prima perché dalla semplice prova della convivenza, attraverso la certificazione anagrafica rilasciata dal comune, discendono una serie di diritti che esistono a prescindere dalla stipula di un contratto. Parliamo del diritto di visita in caso di reclusione di uno dei conviventi, della successione nel contratto di locazione, della partecipazione agli utili dell’impresa familiare, dell’assistenza in caso di malattia e ricovero con accesso ai dati sanitari. Sono stati codificati, insomma, una serie di diritti minimali già introdotti da una consolidata giurisprudenza». «Detto ciò», continuano i notai, «i conviventi possono ora disciplinare in modo più concreto alcuni aspetti di natura patrimoniale che non rientrano nella normativa, come la suddivisione delle spese di mantenimento dei figli e in generale tutto l’aspetto economico legato alla famiglia, nonché il bene casa che diventa centrale per la coppia. In questo senso, il notaio si colloca al centro delle trascrizioni che riguardano l’immobile, anche perché lo snodo del rapporto patrimoniale di coppia ruota proprio attorno alla condivisione dell’abitazione».
La coppia che va dal notaio per regolamentare aspetti che riguardano l’immobile, insomma, dovrà definire i rapporti patrimoniali e i diritti legati all’immobile in caso di interruzione della convivenza. «Un altro elemento dove la presenta del notaio è indispensabile», spiegano Roveda e Mascellaro, «è la nomina dell’amministratore di sostegno da prevedere all’interno del contratto di convivenza. L’importanza dell’atto notarile, inoltre, è legata anche alla sua natura di titolo esecutivo».
Quanto ai costi del notaio, secondo Roveda e Mascellaro «i patti di convivenza vanno da ipotesi minimali in cui si decide che tutto ciò che farà la coppia avverrà in comunione o separazione dei beni, ad accordi complessi che richiedono decine di sedute preliminari. Il patto di convivenza è un contenitore estremamente vario, per cui consigliamo ai cittadini di richiedere il preventivo al professionista prima di stipulare il contratto».
Quanto ai professionisti «i dubbi interpretativi sulla nuova normativa sono tanti», sottolineano i due notai, «aggiorneremo la formazione professionale sui contratti di convivenza per preparare gli iscritti all’utilizzo di questo nuovo istituto che ha una gamma di applicazione amplissima». Dal contratto, infine, scaturiscono veri e propri obblighi giuridici a carico dei sottoscriventi: la violazione di ciascuno di essi legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. Sussiste in ogni caso la facoltà di recesso, con apposite clausole inserite durante la stipula del contratto. Gabriele Ventura