UNIONI CIVILI: Nelle unioni civili comunione dei beni regime ordinario (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Consiglio nazionale del Notariato
Nelle unioni civili comunione dei beni regime ordinario

Sab. 25 – Nelle unioni civili il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni (articolo 1, comma 13, legge 76/2016), identicamente a quanto il Codice civile dispone per il matrimonio “ordinario”. Si tratta di una scelta del legislatore coerente con la finalità, che pervade l’intera legge Cirinnà, di assimilare le unioni civili, e i diritti e doveri da esse derivanti, al matrimonio: lo afferma una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolata «La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze. Profili generali degli istituti» (per le convivenze si veda il Sole 24 Ore del 22 giugno).
L’instaurazione del regime di comunione (che è regolamentato nell’unione civile mediante richiamo agli articoli da 177 a 197 del Codice civile) può tuttavia essere evitata con la stipula di una convenzione patrimoniale: al riguardo, sempre il comma 13 in questione, prevede che gli uniti civili non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile; non si può pertanto derogare, con una convenzione patrimoniale, ai diritti e doveri nascenti dall’unione civile espressamente previsti dal comma 11 della legge 76/2016, vale a dire: a) all’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale; b) all’obbligo della coabitazione; c) all’obbligo di contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle sostanze di ciascuno degli uniti e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
La legge Cirinnà, inoltre, richiama le stesse regole che il Codice civile detta per il matrimonio: in particolare, gli articoli 162 (sulla forma delle convenzioni matrimoniali, le quali si devono stipulare con atto pubblico notarile), 163 (sulla modifica delle convenzioni), 164 (sulla simulazione delle convenzioni) e 166 (sulla capacità del soggetto inabilitato); non è invece richiamato l’articolo 165 (in tema di capacità del minore) in quanto le unioni civili possono essere costituite solo da persone maggiorenni.
Sono inoltre attratti nell’alveo delle unioni civili anche gli articoli del Codice civile in tema di: fondo patrimoniale (e cioè gli articoli da 167 a 171); comunione convenzionale (e cioè gli articoli 210 e 211); separazione dei beni (e cioè gli articoli da 215 a 219, compresa, quindi, la norma per la quale il regime di separazione può essere scelto all’atto della “celebrazione” dell’unione civile innanzi all’ufficiale di Stato Civile); impresa familiare (articolo 230 bis).
Il regime patrimoniale vigente nell’unione civile risulta dall’apposito registro tenuto dallo Stato civile. Estraendone una certificazione, se non ci sono annotazioni, significa che il regime è quello legale della comunione dei beni, in quanto, come nel matrimonio, in tale registro si annota solo l’esistenza di eventuali convenzioni e di loro eventuali modifiche.
Se l’unione civile si scioglie, cessa anche il regime patrimoniale (la comunione, la separazione, il fondo patrimoniale) che sia stato instaurato tra gli uniti civili. Ciò accade, ad esempio, per morte di uno degli uniti, per passaggio in giudicato delle sentenze di morte presunta di uno degli uniti, di rettificazione del sesso di uno degli uniti, di scioglimento dell’unione civile. Angelo Busani

Foto del profilo di Andrea Gentile

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